Le fonti del diritto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine25-31
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Capitolo 2
Gerarchia
delle fonti
Fonti di cognizione e fonti
di produzione
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LE FONTI DEL DIRITTO
2
Il termine fonte del diritto ha un duplice signif‌icato:
- per fonte si intendono i testi che contengono le norme giuridiche (cd. fonti
di cognizione) tramite i quali il cittadino ha la possibilità di conoscere l’esi-
stenza e il contenuto della norma (Gazzetta Uff‌iciale, codici, testi unici ecc.);
- per fonte si intendono anche gli atti o i fatti idonei a produrre norme
giuridiche, ossia capaci di innovare il diritto oggettivo (Barile). Solo queste
(cd. fonti di produzione) sono in realtà vere e proprie fonti del diritto in
quanto solo da esse traggono origine le norme giuridiche.
L’espressione fonti di cognizione, dunque, si riferisce al momento della conoscenza o
conoscibilità della norma giuridica, mentre l’espressione fonti di produzione si riferi-
sce al momento della creazione della norma giuridica stessa.
2Le fonti del diritto italiano
e la gerarchia delle fonti
L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile afferma che sono fonti
del diritto:
- le leggi;
- i regolamenti;
- le norme corporative;
- gli usi.
Tali fonti sono poste le une rispetto alle altre in un ordine rigorosamen-
te gerarchico, nel senso che la fonte gerarchicamente inferiore non può
dettare una regola che si ponga in contrasto con altra regola dettata da
una fonte gerarchicamente superiore. Si parla, a tale proposito, di gerar-
chia delle fonti del diritto, la quale può essere def‌inita come “l’ordine delle
categorie normative secondo la loro prevalenza” (Bianca).

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