LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6 - Disciplina della partecipazione della regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 30 giugno 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dal piano nazionale di edilizia abitativa, e nell'ambito delle politiche della Regione Emilia-Romagna per la casa, la presente legge disciplina la partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi il cui Regolamento comprende alla sezione Politiche di gestione prioritariamente l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e di ogni altra tipologia di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato.

Art. 2

Finalita' 1. La presente legge ha lo scopo di:

  1. ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;

  2. concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati ad investimenti finalizzati ad accrescere l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;

  3. favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi immobiliari chiusi;

  4. fornire agli enti locali misure di sostegno per la verifica tecnica delle ipotesi di programmi di edilizia residenziale sociale di cui alla presente legge.

    Art. 3

    Partecipazione ai fondi 1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi attraverso:

  5. conferimento in danaro;

  6. apporti di beni immobili.

    1. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono:

  7. essere istituiti da una Societa' di gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia e, se previsto dalla normativa vigente, autorizzati dalla stessa Banca d'Italia, nonche' avere incaricato l'Advisor tecnico;

  8. assicurare l'impiego di somme almeno pari alle risorse da essa conferite esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;

  9. prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento;

  10. contemplare nelle proprie 'Politiche di gestione' la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale.

    1. La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione partecipa avviene mediante procedura ad evidenza pubblica considerando, in particolare, i...

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