DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117 - Regolamento recante criteri e modalita'' di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell''articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. (11G0155)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi', i contenuti e le modalita' di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge».

  2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

  3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per cio' che attiene:

    1. alle finalita' di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettivita', nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;

    2. alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;

    3. alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;

    4. alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo;

    5. alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;

    6. alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

  4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresi', ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione e' tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attivita' nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilita' di impieghi e di attivita' di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23

    agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

    Art. 17. Regolamenti- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e).

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

    Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

    4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

    del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30

    aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150:

    Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico. - 1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

    23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

    a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in...

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