Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni di tali enti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.

Statuto e stima del patrimonio

1. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Art. 3.

O r g a n i

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati: a) un componente, designato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

367.

Art. 4.

Partecipazione dei privati

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.

2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.".

Art. 5.

Disposizioni in tema di personale

1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, e' approvato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.

407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico.

I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

Art. 6.

Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale"; b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:"; c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni."; d) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera...

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