Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armo-nizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo I Principi per l'armonizzazione dei bilanci pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneita' dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

  2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  3. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano le disposizioni concernenti il sistema di codificazione uniforme delle operazioni degli incassi e dei pagamenti degli enti pubblici (SIOPE).

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

    stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata

    dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

    Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

    dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

    internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

    materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

    di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

    appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

    religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

    armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

    tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

    risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

    polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

    civile e penale; giustizia amministrativa;

    m) determinazione dei livelli essenziali delle

    prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

    devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    n) norme generali sull'istruzione;

    o) previdenza sociale;

    p) legislazione elettorale, organi di Governo e

    funzioni fondamentali di comuni, province e citta'

    metropolitane;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali e

    profilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

    dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

    dell'ingegno;

    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

    culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle

    relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

    delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

    del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

    scolastiche e con esclusione della istruzione e della

    formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

    e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

    produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

    sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

    e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

    navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

    trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

    previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

    bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

    del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

    ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

    culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

    credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

    agrario a carattere regionale. Nelle materie di

    legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'

    legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

    fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in

    riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

    alla legislazione dello Stato.

    Le regioni e le province autonome di Trento e di

    Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

    decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

    comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

    degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

    europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

    legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

    del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

    materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in

    ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'

    metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

    disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

    funzioni loro attribuite.

    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

    impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

    vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

    parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche

    elettive.

    La legge regionale ratifica le intese della regione con

    altre regioni per il migliore esercizio delle proprie

    funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

    Nelle materie di sua competenza la regione puo'

    concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

    interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

    disciplinati da leggi dello Stato.

    .

    - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della

    legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per

    l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

    costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:

    4. In sede di prima applicazione, per orientare

    l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino

    all'entrata in vigore delle leggi con le quali il

    Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il

    Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data

    di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

    Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i

    Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi

    meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si

    traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste

    dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi

    ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,

    proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun

    decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli

    schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di

    seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono

    trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da

    parte delle competenti commissioni parlamentari, compreso

    quello della commissione parlamentare per le questioni

    regionali, da rendersi entro sessanta giorni

    dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali

    pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie

    osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla

    Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere

    definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e

    sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il

    parere parlamentare definitivo e' reso dalla commissione

    parlamentare per le questioni regionali. Gli...

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