DECRETO 11 giugno 2010 - Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale. (10A09228)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attivita' di informazione e di coordinamento informativo e statistico;

Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione e l'aggiornamento del repertorio dei dispositivi medici;

Visto il comma 5 del citato art. 57 della legge n. 289 del 2002 che prevede che le aziende sanitarie debbano esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera a), numero 2), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della citata legge n. 289 del 2002;

Ritenuto che la rilevazione dei dati riguardanti i contratti, anche in considerazione delle situazioni eterogenee esistenti sul territorio, rappresenta un'innovazione significativa tale da richiedere un approccio graduale articolato in fasi;

Considerata la necessita' di prevedere per i contratti la trasmissione di un primo nucleo di informazioni comuni ed una fase sperimentale su base volontaria, al fine di definire i dati ritenuti necessari per le diverse tipologie di dispositivi medici;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29 aprile 2010, con il quale vengono...

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