LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attivita' estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 10 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.

42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

  1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti:

    'e-bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unita' di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO), ex Istituto Sperimentale per la Floricoltura;

    e-ter) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);'.

  2. La lettera n) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n.

    42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

    'n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio delle province di Imperia e Savona;'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 42/2001

  3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunta la seguente:

    'd-bis) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma del Distretto di cui all'articolo 5.'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/2001

  4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'Le spese di funzionamento' sono inserite le seguenti: 'e di attivita'' e dopo le parole: 'La Regione partecipa alle spese di funzionamento' sono inserite le seguenti: 'e alle spese per lo svolgimento delle attivita' del Distretto in linea con il proprio programma di cui all'articolo 5,'.

    Art. 4

    Modifica all'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 37/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

    'b) le attivita' sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilita'...

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