DECRETO 13 dicembre 2011 - Linee guida per l''esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I. (12A02164)

Titolo I

Criteri generali

IL DIRETTORE GENERALE

della competitivita' per lo sviluppo rurale

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ritenuto di dover indicare linee guida per l'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Sentita l'Unita' di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, ed acquisito il suo parere favorevole nel corso della riunione del 3 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto riguarda le procedure di controllo virologico previste dal decreto ministeriale 7 luglio 2006, allegato I, punto 5 e si applica agli impianti di piante madri per marze e portainnesto.

    Titolo I

    Criteri generali

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «Certificazione»: l'autorizzazione al prelievo di talee o marze dagli impianti di piante madri;

    2. «Impianto di piante madri»: l'impianto corrispondente ad un rigo della denuncia di produzione (domanda di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);

    3. «Servizio di controllo»: il Centro di ricerca per la viticoltura - CRA-VIT di Conegliano per i materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e di «Base», i competenti uffici regionali per i materiali della categoria «Certificato» e «Standard»;

    4. «Campione pool»: campione multiplo costituito da materiali prelevati da non piu' di cinque piante, se non diversamente specificato;

    5. «Responsabile del campo»: il titolare o il rappresentante della ditta vivaistica che presenta la denuncia di produzione;

    6. «Costitutore» o «Proponente»: si intendono, ai fini del presente decreto, i responsabili dell'identita' varietale e clonale nonche' dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» delle varieta' e cloni da loro costituiti.

    Titolo I

    Criteri generali

    Art. 3

    Metodi di campionamento e di analisi

  3. Le attivita' di campionamento e di analisi svolte ai fini dei controlli ufficiali oggetto del presente decreto sono conformi a quanto di seguito specificato.

  4. Le analisi di laboratorio finalizzate ai controlli ufficiali per la ricerca dei virus indicati all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, devono seguire il protocollo di analisi riportato all'allegato 1 del presente decreto.

  5. Eventuali modifiche o integrazioni agli allegati tecnici al presente decreto sono adottate mediante nota tecnica del responsabile del Servizio fitosanitario centrale, sentita l'Unita' nazionale di coordinamento.

    Titolo I

    Criteri generali

    Art. 4

    Sospensione dell'utilizzo degli impianti di piante madri

  6. Gli impianti di piante madri per poter essere certificati devono essere sottoposti a campionamento ed analisi ufficiali nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.

  7. Qualora un impianto di cui al comma precedente, giunto alle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, non e' oggetto di utilizzazione, puo' usufruire di una proroga dei termini per una sola annualita'.

  8. Il responsabile del campo di piante madri deve comunque inserire l'impianto nella denuncia annuale e deve altresi' segnalare, prima del periodo dei controlli, che non sono state effettuate le analisi previste in quanto non intende utilizzare l'impianto medesimo.

  9. Per la campagna in questione l'impianto non viene autorizzato per il prelievo di materiale di moltiplicazione e resta quindi «sospeso».

  10. L'impianto di piante madri tenuto «sospeso» secondo le procedure di cui ai commi precedenti, puo' essere riammesso al controllo ed alla certificazione solo a seguito della effettuazione delle analisi fitosanitarie previste e nel rispetto del biennio di controllo indicato dalle norme sugli organismi nocivi di quarantena di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

    Titolo II

    Materiali di categoria «Iniziale» e «Base»

    Art. 5

    Certificati di analisi e documenti accessori

  11. Entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalita' indicate all'allegato 2 al presente decreto, il responsabile del campo di piante madri presenta al servizio di controllo, il certificato di analisi, recante la firma del responsabile dell'analisi e la data del rilascio, integrato con le seguenti informazioni, riportate sul certificato medesimo o in un documento allegato:

    il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test;

    la data del prelievo;

    il nome di chi ha effettuato il prelievo;

    il numero di piante sottoposte a prelievo;

    il numero di piante per campione, nel caso di campione pool;

    il codice del campione;

    informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o le piante del campione pool da cui e' stato prelevato;

    il laboratorio che ha effettuato l'analisi con test ELISA;

    il protocollo di analisi seguito con specifica degli antisieri utilizzati.

  12. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle analisi delle piante madri effettuate precedentemente all'adozione del presente decreto; in tal caso, l'intervallo di cinque o sei anni, rispettivamente per gli impianti di categoria «Iniziale» e «Base», decorrono dalla data di rilascio del certificato di analisi e la comunicazione al servizio di controllo puo' essere priva dei seguenti elementi:

    codice del campione;

    nome di chi ha effettuato il prelievo;

    la data del prelievo, fermo restando l'obbligo di citare almeno l'anno e il mese del campionamento.

    Titolo II

    Materiali di categoria «Iniziale» e «Base»

    Art. 6

    Criteri operativi

  13. Tutte le piante del campo di piante madri di categoria «Iniziale» e «Base», sia per marze, sia per portinnesto devono essere sottoposte ai test per la verifica dello stato virologico, secondo quanto indicato all'allegato 2 al presente decreto.

  14. Il costitutore del clone o suo delegato effettua il campionamento secondo le modalita' indicate all'allegato 2 al presente decreto e provvede altresi' ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio di propria fiducia, in conformita' a quanto stabilito all'art. 3 del presente decreto.

  15. Il costitutore puo' delegare al responsabile del campo le proprie attribuzioni previste dal presente decreto.

  16. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro...

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