DELIBERAZIONE 17 marzo 1999 - Condizioni economiche delle comunicazioni fissomobile originate dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 10/99)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999; Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Sentite le societa' Telecom Italia S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. in data 9 febbraio 1999; Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalita' di tariffazione delle comunicazioni fissomobile presentata all'Autorita' il 1 febbraio 1999; Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.a. presentata all'Autorita' in data 17 febbraio; Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.a. pervenuta all'Autorita' in data 19 febbraio 1999; Sentita la societa' Telecom Italia in data 26 febbraio 1999; Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la societa' Telecom Italia rispettivamente con le societa' T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorita' in data 26 febbraio 1999; Vista l'ulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a. all'Autorita' in data 5 marzo 1999; Sentita la societa' Telecom Italia in data 15 marzo 1999; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999; Considerato

  1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fissomobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori.

    La delibera n. 85/98 dell'Autorita' al titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarita' della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione e' originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

    In precedenza, il mercato fissomobile era disciplinato - con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia - dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.

    Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi

    i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili.

    Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione; le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min.

    per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.

    Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.

    I contratti di interconnessione, nonche' le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.

    I cambiamenti della struttura del...

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