DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 - Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;

Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana il presente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:

    1. alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unita' navali nuove:

    1. ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali;

    2. alle navi da passeggeri;

    3. ai galleggianti.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali:

    1. alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

    2. alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;

    3. alle navi militari e da guerra, nonche' alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;

    4. alle navi della navigazione marittima, che

      1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;

      2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purche' provviste:

      2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o

      2.2) di un certificato rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o

      2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

      dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

      Note alle premesse:

      - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

      - La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria

      2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.

      56, S.O.».

      - La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006.

      - La direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

      28 ottobre 1982 n. L 301.

      - La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

      27 giugno 2008 n. L 166.

      - La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    5. L 260 del 30 settembre 2008.

      - La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    6. L 255 del 23 settembre 2008.

      Note all'art. 1:

      - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:

      Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

      Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55,

      S.O.

      .

      - La direttiva 98/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.

      L 144 del 15/5/98.

      Art. 2.

      Definizioni

  4. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    2. autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;

    3. organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;

    4. certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;

    5. navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;

    6. unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;

    7. nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

      1) ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale...

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