Aggiornamento per gli anni 2000 e 2001 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in ...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Aggiornamento tabella.

    1.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura stabilita nell'Allegato A al presente provvedimento.

  2. Conversione della tabella in euro.

    2.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui al punto 1. del presente provvedimento, sono convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'Allegato B al presente provvedimento.

    Motivazioni.

    In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva (c.d.

    redditometro), valutati in relazione alla disponibilita' dei beni

    e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

    L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

    Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento e' stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

    Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2000-2001, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

    L'Istituto Nazionale di Statistica, con nota prot. 1453 del 12 maggio 2004, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2000 e' stata pari al 29,0 % in aumento.

    La nuova tabella e' stata redatta in due versioni, con gli importi espressi rispettivamente sia in lire che in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.

    66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.

    2, comma 1); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento.

    Art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992 - cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992 - recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva; Decreto direttoriale 29 aprile 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999 - con il quale la predetta tabella e' stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997; Decreto direttoriale 21 settembre 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 - con il quale la citata tabella e' stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonche' convertita in euro per il periodo d'imposta 1999; Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27; Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998; Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

    Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 7 gennaio 2005 Il direttore: Ferrara

Allegato A

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|Importo |Coefficiente

=====================================================================

  1. Aeromobili. | |

    ---------------------------------------------------------------------

    1.1 Aerei da turismo: | |

    ---------------------------------------------------------------------

    fino a 100 HP |L. 362.490 x ora di volo| 8

    ---------------------------------------------------------------------

    da 101 a 150 HP |L. 390.870 } } | 8

    ---------------------------------------------------------------------

    da 151 a 200 HP |L. 478.590 } } | 8

    ---------------------------------------------------------------------

    da 201 a 250 HP |L. 527.610 } } | 8

    ---------------------------------------------------------------------

    da 251 a 300 HP |L. 593.400 } } | 8

    ---------------------------------------------------------------------

    da 301 a 450 HP |L. 709.500 } } | 9

    ---------------------------------------------------------------------

    da 451 a 600 HP |L. 971.370 } } | 9

    ---------------------------------------------------------------------

    1.2 Elicotteri da turismo: | |

    ---------------------------------------------------------------------

    fino a 150 HP |L. 546.960 x ora di volo| 9

    ---------------------------------------------------------------------

    da 151 a 300 HP |L. 748.200 } } | 9

    ---------------------------------------------------------------------

    1.3 Alianti e motoalianti |L. 141.900 x ora di volo| 7

    ---------------------------------------------------------------------

    1.4 Ultraleggeri e deltaplani a| |

    motore: | |

    ---------------------------------------------------------------------

    fino a 50 HP |L. 64.500 x ora di volo | 7

    ---------------------------------------------------------------------

    da 51 a 100 HP |L. 90.300 } } | 7

    ---------------------------------------------------------------------

    superiore a 100 HP |L. 129.000 } } | 7

    Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario e' ridotto del 30%.

  2. Navi e imbarcazioni da diporto.

    2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

    =====================================================================

    |Importo |Coefficiente

    =====================================================================

    oltre 600 e fino a 900 | |

    cm |L. 6.450 a cm; | 7

    ---------------------------------------------------------------------

    oltre 900 e fino a |L. 5.805.000 piu' L. 10.320 |

    1.200 cm |per ogni cm eccedente i 900;| 7

    ---------------------------------------------------------------------

    |L. 8.901.000 piu' L. 15.480 |

    oltre 1.200 e fino a |per ogni cm eccedente i |

    1.500 cm |1.200; | 7

    ---------------------------------------------------------------------

    |L. 13.545.000 piu' L. 15.480|

    oltre 1.500 e fino a |per ogni cm eccedente i |

    1.800 cm |1.500; | 8

    ---------------------------------------------------------------------

    |L. 18.189.000 piu' L. 18.060|

    |per ogni cm eccedente i |

    |1.800 e L. 12.900.000 per |

    |ogni unita' di personale |

    oltre...

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