DECRETO 22 febbraio 1999, n.67 - Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati

Capo I Istituzione e regime dei depositi dei tabacchi lavorati Art. 2.

Domanda di autorizzazione di deposito fiscale 1. Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, in doppio esemplare, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una domanda recante

  1. la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale; c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito fiscale; d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; e) le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825, che si intendono detenere nell'impianto; f) la quantita' massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento puo' essere detenuta nell'impianto.

    1. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonche' i locali da destinare al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4.

    Nota all'art. 2

    - La legge 13 luglio 1965, n. 825, reca: "Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato".

    Capo I Istituzione e regime dei depositi dei tabacchi lavorati Art. 3.

    Requisiti soggettivi 1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono

  2. non aver subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b); d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' trovarsi in stato di liquidazione; f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

    1. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.

    Nota all'art. 3

    - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge n.

    16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali)

    "1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane

  3. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupecenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646".

    Capo I Istituzione e regime dei depositi dei tabacchi lavorati Art. 4.

    Verifica tecnica 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accertato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, procede alla verifica tecnica dei locali del deposito fiscale per accertarne la conformita' alle caratteristiche stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

    1. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata

  4. al controllo del regolare funzionamento dei sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 11; b) all'accertamento della capacita' massima di stoccaggio dei tabacchi lavorati dichiarata nella domanda; c) all'individuazione dei locali e delle attrezzature per l'espletamento della vigilanza fiscale permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

    1. Entro quindici giorni dal termine della verifica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne comunica l'esito al soggetto che ha presentato la domanda col provvedimento espresso di diniego...

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