LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 45 - Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell'8 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Finalita' dell'intervento 1. Al fine di incrementare in Toscana gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attivita' culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), la Regione, con la presente legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2013.

Art. 2

Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali 1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, le persone giuridiche private, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art. 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

  1. imprese in difficolta' economica;

  2. banche;

  3. fondazioni bancarie;

  4. compagnie e imprese di assicurazione.

    1. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'art. 3.

      Art. 3

      Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti 1. Sono finanziabili con le erogazioni effettuate da parte dei soggetti di cui all'art. 2, i progetti di intervento realizzati in Toscana promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

      essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalita' della promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

    2. Il regolamento di cui all'art. 5, disciplina le modalita' di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1.

      Art. 4

      Tipologia e misura dell'agevolazione 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, e' riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) pari al 20 per cento delle...

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