Profili fiscali della continuazione dell'impresa in forma individuale da parte del socio superstite di società di persone

AutoreNicola Fortunato
Pagine163-178
NICOLA FORTUNATO
PROFILI FISCALI DELLA CONTINUAZIONE
DELL’IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE
DA PARTE DEL SOCIO SUPERSTITE
DI SOCIETÀ DI PERSONE
S: 1. Premessa: brevi cenni sulla qualificazione civilistica della fattispe-
cie. – 2. La disciplina ai fini delle imposte dirette in tema di continuità dell’a-
zienda. – 3. La disciplina ai fini delle imposte indirette, con particolare attenzio-
ne al regime delle plusvalenze di impresa.
1. Nonostante la sua diffusione nella realtà fattuale, il fenomeno del-
la continuazione (forse meglio, dell’involuzione) nella forma individuale
dell’impresa sociale da parte del socio supersite di qualsivoglia società di
persone non trova in ambito civilistico oltre che scale una puntuale discipli-
na; eppure non di rado accade che, a seguito alla riduzione della compagine
sociale di una società di persone ad un unico socio1, il semestre di cui all’art.
2272, n. 4, c.c. si concluda senza il ripristino della pluralità dei soci2, oppure
che – più raramente – sia lo stesso socio superstite a decidere prima di quel
termine di non ricostituirla, in entrambi i casi proseguendo l’attività di im-
presa in forma individuale3.
1 Le cause di tale riduzione possono evidentemente essere le più diverse, come ad esempio la
morte, o l’esclusione, o il recesso degli altri solidali, o più semplicemente l’acquisto, a titolo one-
roso o gratuito, da parte dell’unico – l’ultimo – socio di tutte le quote. È inoltre appena il caso di
segnalare la differenza tra la disciplina in commento e quella in tema di società di capitali laddove
una volta vericatesi una causa di scioglimento, in ragione dei noti principi di autonomia patrimo-
niale delle società di capitali, della trasparenza e sicurezza nei rapporti giuridici e dell’afdamento
di terzi, il legislatore ha dettato una serie di norme (v. ad esempio artt. 2449 e 2452 c.c.) aventi lo
scopo di limitare l’operato degli amministratori e successivamente dei liquidatori agli atti stretta-
mente necessari e strumentali alla fase che li vede legittimati alla gestione e alla rappresentanza
della società, pena l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale per gli atti intrapresi.
2 Secondo M. P, Sulla disciplina delle società di persone con un solo socio, in Riv. soc.,
1965, p. 344, con la ssazione del termine di sei mesi, il legislatore non ha voluto derogare al prin-
cipio per cui l’autonomia del patrimonio aziendale non è consentita all’imprenditore individuale,
quanto piuttosto ha voluto dilazionare la scelta per dare la possibilità di successo alla ricerca del
nuovo socio.
3 Cfr. A. M, Lo scioglimento delle società, Giuffrè, Milano, 1974, p. 31. V. anche A.
S, Morte del socio nella società di persone con due soli soci, in Giust. civ., 1959, I, p. 1037.
164 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V
Sotto il prolo strettamente formale, nel primo caso la continuazione non
richiede uno specico atto, e la dottrina appare orientata a segnare la devo-
luzione del patrimonio sociale con la cancellazione della società nel registro
delle imprese4; nel secondo, invece, la prassi notarile ritiene indispensabile
una specica dichiarazione in tal senso del socio, raccolta nella forma pub-
blica ovvero in un atto autenticato, con la quale il socio superstite si assegna
il compendio sociale.
La fattispecie de qua si presta ad essere esaminata sotto una duplice
prospettiva, con evidenti ripercussioni sulla sua qualicazione civilistica e
conseguentemente sul relativo trattamento scale. In vero, se si privilegia
l’aspetto inerente alla discontinuità giuridica dei soggetti coinvolti, la fat-
tispecie può essere ricondotta ad una peculiare modalità di regolazione del
rapporto socio-società, caratterizzata da una assegnazione di beni particolare
in quanto in favore di un unico socio e nalizzata alla chiusura della fase
liquidatoria della società. Se, al contrario, si valorizza l’aspetto funzionale
della continuazione dell’attività d’impresa e si riesce a superare il formale
mutamento soggettivo, si può ricondurre l’operazione nello schema della tra-
sformazione, specialmente alla luce della sionomia di quest’ultima vicenda
societaria delineata con la riforma di cui al D. Lgs. n. 6/2003.
In limine giova precisare che la dottrina più attenta ha manifestato alcune
perplessità sull’ammissibilità civilistica di tale fenomeno, indicando risposte
spesso non univoche e soluzioni non sempre risolutive.
L’analisi, pertanto, non può che muovere dalla compatibilità del feno-
meno in esame con la previsione contenuta nell’art. 2280 c.c., la quale vieta
ai liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali nché non siano pagati i
creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie allo scopo: su
tale divieto poggia, infatti, il noto orientamento dapprima solo dottrinale, e
successivamente anche giurisprudenziale, per il quale la liquidazione rappre-
senterebbe una fase imprescindibile anche nelle società di persone, ancorché
non richiederebbe la nomina formale dei liquidatori. Se infatti, più in gene-
rale, il nostro ordinamento consente al creditore di sostituire a sé un altro
soggetto a prescindere dal consenso del debitore (si pensi, ad esempio, ad
istituti come la cessione del credito – art. 1260 c.c. -, la cessione del contrat-
to – art. 1406 -, l’accollo – art. 1273 -), non consente, invece, al debitore di
fare altrettanto; d’altra parte è evidente che se per un debitore è normalmente
indifferente eseguire la prestazione pattuita nei confronti di questo piuttosto
che di un altro creditore, non è indifferente, invece, per il creditore ricevere
la prestazione da questo o quel debitore. Pertanto la norma intende tutelare
i creditori sociali, i quali hanno l’interesse – autonomo e distinto rispetto a
4 La prassi consiglia comunque la redazione di un atto notarile che contenga la dichiarazione
del socio in merito alla volontà di proseguire l’impresa societaria nelle forme dell’impresa indivi-
duale, al ne della sua produzione al registro delle imprese per ottenere la cancellazione della socie-
tà (in tal senso, L. S, Le assegnazioni di beni ai soci nelle società lucrative. in Contratti
e impresa, 1999, p. 880).

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