DECRETO 5 agosto 2009, n. 128 - Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell''articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise). (09G0137)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;

Visto l'articolo 22-bis, comma 5-bis, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante le modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;

Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;

Ravvisata la necessita' di disciplinare con un nuovo regolamento le modalita' di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;

c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate ai sensi dei commi 5-bis, ultimo periodo e 5-ter del medesimo articolo 22-bis;

e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per territorio;

f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);

h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;

i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;

m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.

2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:

a) bioetanolo di origine agricola;

b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato da alcole di origine agricola;

c) additivi prodotti da biomasse per benzina;

d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;

e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;

f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 21 e 22-bis, commi 5, 5-bis e

5-ter e dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e' il seguente:

Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704

a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51

e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11

45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21

e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710

19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT