DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001 - Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti; Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n.

388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi; Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita' di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate; Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione; Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione delle modalita' di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP; Decreta

Art. 1.

  1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente

"1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono...

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