DECRETO 15 novembre 2007 - Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all''articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall''articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e...

IL CAPO DIPARTIMENTO

per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i servizi generali

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'art. 128, reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera d);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonche' per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorita' Portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle Autorita' Portuali, ai sensi dell'art. 14 della legge 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvato dal Ministero pro-tempore, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2004, n. 193, e' stato approvato dal Ministero pro-tempore il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorita' Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di Euro 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresi' disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle Aziende Speciali nel porto, dell'importo rispettivamente di Euro 11.400.000,00, e sono stati altresi' disposti fondi dell'importo di Euro 4.999.995,00 per le finalita' indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorita' Portuali, il Capo dipartimento pro-tempore puo' procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle Autorita' Portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorita' ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorita' Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorita' Portuali, e' possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorita' Portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del Capo dipartimento pro-tempore;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune Autorita' Portuali hanno rappresentato esigenze nuove e...

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