LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 51 - Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo' - Legge Finanziaria Regionale 2012

  1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo 'Doman'), e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

  2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

  3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT