DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126 - Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. (13G00170)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure finanziarie urgenti 1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267. 9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.". 2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu' idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonche' di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.";

  1. il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: "6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.";

  2. dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale, il Commissario puo' richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonche' di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso. 3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";

  3. al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti "sono definite le modalita' per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.";

  4. al comma 9-quater le parole :"dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione Campania";

  5. al comma 9-sexies le parole :"alle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania";

  6. al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma 22, del...

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