DECRETO 18 febbraio 1998, n. 306 - Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni in materia di imprenditorialita' giovanile, ed in particolare il comma 1 che prevede che le relative modalita' di attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1994, n.

695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con il quale e' stato adottato il regolamento recante modalita' per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea n.

96/C 213/04 del 23 luglio 1996; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente la definizione di "aree depresse"; Vista la decisione della Commissione europea in ordine all'aiuto di Stato n. 27/A /97 - Carta delle zone ammissibili (zone ex art. 92, 3, C) - proroga dei regimi di aiuto a finalita' regionale del 21 maggio 1997, comunicata con nota SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997; Vista la delibera CIPE 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1997, recante criteri ed indirizzi per l'ammissibilita' di progetti di investimento alle agevolazioni a favore dell' imprenditorialita' giovanile; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto interministeriale 24 novembre 1994, n.

695, al fine di assicurare una maggiore operativita' dell'intervento a favore dell'imprenditorialita' giovanile e di realizzare un migliore coordinamento con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato; Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1/314 del 2 febbraio 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Soggetti beneficiari

  1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, cosi' come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 3.

  2. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa' composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni, oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994.

  3. Le societa' devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

  4. Sono escluse le ditte individuali, le societa' di fatto o le societa' aventi un unico socio.

  5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di eta' e residenza fissate nel comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7.

    La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate all'articolo 8.

    Art. 2.

    Progetti finanziabili

  6. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

  7. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi, dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

  8. Sono esclusi inoltre i progetti che: a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; b) non presentino il requisito della novita' dell'iniziativa; c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

  9. L'attivita' di impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6. La variazione dell'attivita' di impresa, sempre nell'ambito dei settori di cui al comma 1, puo' essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte della Societa' per l'imprenditorialita' giovanile.

    Art. 3.

    I benefici

  10. Alle societa' ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4; contributi nel limite di 100.000 ECU per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate dalla comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti "de minimis" in GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e pertanto l'eventuale contributo concesso a norma dell'articolo 5, allo stesso titolo, concorre al raggiungimento del limite fissato; b) contributi in conto gestione nella misura definita dall'articolo 5 e comunque secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica da parte della Societa' per la imprenditorialita' giovanile, limitatamente ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto, limitatamente ai primi due anni di attivita'.

  11. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

  12. Ai fini del calcolo dell'ESN, saranno tenute presenti eventuali altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

  13. I crediti relativi ai suddetti contributi non possono formare oggetto di cessione da parte della societa' ammessa alle agevolazioni. Sono ammissibili procure all'incasso in favore di banche in dipendenza di anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.

    Art. 4.

    Spese ammissibili

  14. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a: a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

  15. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'l,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'l% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.

  16. Le spese di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite e' elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarita' del settore e dell'attivita'.

  17. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

  18. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di cui all'articolo 6. In caso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni e di presentazione di una nuova domanda da parte della medesima societa', sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.

    Art. 5.

    Contributo per le spese di gestione

  19. Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi due anni di attivita', nelle zone ammissibili alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e nella regione Molise, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e...

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