Finanziaria 2005, le principali novitá per il settore immobiliare

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Presentiamo un'illustrazione delle disposizioni di maggiore interesse per i proprietari di casa, e per il settore immobiliare nel suo complesso, presenti nella legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) nonché le più rilevanti norme di carattere generale.

@Possibilità di aumentare l'addizionale comunale Irpef Art. 1, c. 51

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene consentita la variazione in aumento - entro la misura complessiva dello 0,1% - dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ai soli Comuni che, all'1 gennaio 2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.

Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal 2007.

@Fondi per il recupero di edifici Art. 1, cc. 54-56

Viene istituito per l'anno 2005, presso il Ministero dell'interno, «con finalità di riequilibrio economico e sociale», il fondo per l'insediamento nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

Il fondo è finalizzato fra l'altro all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

Un successivo decreto ministeriale definirà i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.

@Proroga accertamenti Ici dal 2000 Art. 1, c. 67

In deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente - secondo il ritornello annualmente riproposto per perpetuare una violazione dei più elementari principi di civiltà - i termini per l'accertamento dell'Ici che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

La novità di quest'anno è che il maggior tempo concesso ai Comuni concerne solo gli accertamenti (che riguardano i casi di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione) e non anche le liquidazioni dell'imposta (che ineriscono a tutte le altre violazioni).

@Nuove case per i dipendenti pubblici Art. 1, c. 110

Viene consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

@Fondo per le case alle giovani coppie Art. 1, c. 111

Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione

, viene istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private.

La dotazione finanziaria del fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, saranno fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici.

@Fondo per lo sviluppo volontario delle polizze anticalamità Art. 1, c. 202

Viene istituito un fondo di garanzia affidato alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap) per consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato.

Per la realizzazione di tali obiettivi viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento sarà costituita l'anzidetta Compagnia di riassicurazioni e saranno definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del Fondo nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abu-Page 234sivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

@Contributo per la Tv digitale Art. 1, c. 211

Si prevede che per l'anno 2005, nei confronti di ciascun utente del servizio di radiodiffusione in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/ C-DVB) e la conseguente interattività, sia riconosciuto un contributo statale pari a 70 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro e si applica ai contratti stipulati a decorrere dall'1 dicembre 2004.

@Scioglimento delle cooperative edilizie Art. 1, c. 244

Si dispone che nelle cooperative edilizie a proprietà divisa, qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si possa procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.

@Disposizioni sugli immobili pubblici Art. 1, cc. 273-277

Le norme in questione intervengono su disposizioni precedenti relative agli immobili di Stato ed enti locali. Si prevede fra l'altro che le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni - ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione - in favore di fondazioni o società, siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

@Aumenti delle imposte indirette Art. 1, c. 300

Si prevede che gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali siano aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005 - tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati - in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

@Aumento degli acconti Irpef e Ires Art. 1, c. 301

Viene disposto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia fissata al 99% e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società al 100%.

@Aumenti del costo...

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