LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 35 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 14 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 65/2010

  1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n.29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole 'di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013' sono sostituite dalle seguenti: ', di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l'anno 2013'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 65/2010

  2. Al comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 le parole: ', a cui corrisponde un unico lotto di gara' sono soppresse.

  3. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n.65/2010 e' inserito il seguente:

    '1-bis. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilita' degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all'art. 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all'art. 85.'.

  4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 84 della legge regionale n.

    65/2010 e' inserito il seguente:

    '1-ter. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o piu' lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1-bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicita', efficacia ed efficienza della loro organizzazione.'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale n. 65/2010

  5. Dopo l'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 e' inserito il seguente:

    'Art. 84-bis (Investimenti per il trasporto ferroviario regionale). - 1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, puo' acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l'espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.

  6. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 65/2010

  7. Il comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 65/2010 e' sostituito dal seguente:

    '2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o piu' lotti di cui all'art. 84, comma 1-ter.

    In tal caso l'affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.'.

    Art. 5

    Modifiche all'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010

  8. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010 le parole 'un quinquennio' sono sostituite dalle seguenti: 'due anni'.

  9. Al comma 2 dell'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'A parita' di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).'.

    Art. 6

    Modifiche all'art. 118-quater della legge regionale n. 65/2010

  10. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 118-quater della legge regionale n. 65/2010 le parole 'da almeno cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'da almeno due anni'.

  11. Il comma 5 dell'art. 118-quater della legge regionale n.

    65/2010 e' sostituito dal seguente:

    '5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorita' la presenza di uno o piu' figli e la situazione di monoparentalita'. A parita' di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilita' di cui alla legge n. 104/1992.'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 138-ter della legge regionale n. 65/2010

  12. Il comma 1 dell'art. 138-ter della legge regionale n. 65/2010 e' sostituito dal seguente:

    '1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, e' istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all'art.

    87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all'allegato B della medesima legge regionale n. 68/2011.'.

  13. Dopo il comma 5 dell'art. 138-ter della legge regionale n.

    65/2010 e' inserito il seguente:

    '5-bis. Per l'anno 2012 il contributo regionale e' destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell'Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell'attivita' sciistica.'.

  14. Al comma 6 dell'art. 138-ter della legge regionale n. 65/2010 le parole 'il DPEF' sono sostituite dalle seguenti: 'la legge finanziaria'.

  15. Dopo il comma 7 dell'art. 138-ter della legge regionale n.

    65/2010 e' inserito il seguente:

    '7-bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5-bis e' finanziato per l'anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 1.000.000,00 a valere sull'UPB 516 'Sviluppo locale - Spese di investimento' del bilancio di previsione 2012.'.

    Art. 8

    Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2011

  16. L'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e' abrogato.

    Art. 9

    Inserimento dell'art. 144-bis nella legge regionale n. 66/2011

  17. Dopo l'art. 144 della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente:

    'Art. 144-bis (Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale n. 34/1994). - 1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), e' inserito il seguente:

    'Art. 38-bis (Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria). - 1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalita' stabiliti dalle province nell'atto di concessione.'.'.

    Art. 10

    Inserimento della sezione X-bis nella legge regionale n. 66/2011

  18. Dopo la sezione X della legge regionale n. 66/2011 e' inserita la seguente:

    'Sezione X-bis Ulteriori disposizioni'.

    Art. 11

    Inserimento dell'art. 150-bis nella legge regionale n. 66/2011

  19. Nella sezione X-bis dopo l'art. 150 della legge regionale n.

    66/2011 e' inserito il seguente:

    'Art. 150-bis (Contributo straordinario di solidarieta' a seguito dell'attentato del 13 dicembre 2011). - 1. E' assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarieta' da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell'attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonche' al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.

  20. Ai fini del comma 1 e' istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

  21. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

  22. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 'Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata - Spese correnti' del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2013 e 2014.'.

    Art. 12

    Inserimento dell'art. 150-ter nella legge regionale n. 66/2011

  23. Dopo l'art. 150-bis della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente:

    'Art. 150-ter (Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni). - 1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalita' stabilite con propria deliberazione, puo' concedere contributi straordinari, nell'anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all'art. 4 della legge medesima.

  24. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l'esercizio in forma associata del maggior numero di...

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