Finanziaria 2008. Le novita piu

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine201-210

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Si illustrano le norme di maggiore interesse per la proprietà immobiliare contenute nella legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) oltre alle più importanti norme di generale applicazione.

Maggiore detrazione Ici per la prima casa

Art. 1, commi 5, 7, 8 e 287

Viene stabilito che dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga - per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (tale limitazione è stata sostituita durante l'iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) - un «ulteriore» importo pari all'1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell'immobile). Le tre categorie catastali escluse dall'agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A1 = Abitazioni di tipo signorile; A8 = Abitazioni in ville; A9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

La nuova detrazione viene definita «ulteriore» perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 euro. Misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,53 euro (anche limitatamente a categorie di soggetti «in situazioni di particolare disagio economicosociale», individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però - in quest'ultimo caso - di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

L'ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 euro. Essa si aggiunge - come detto - alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 euro. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 euro, troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione «statale».

Identicamente a quanto già previsto per la detrazione «ordinaria», si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell'ammontare dell'imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest'ultimo) e che sia rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).

Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall'applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L'ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007.

Possibile Ici agevolata per le fonti rinnovabili (dal 2009)

Art. 1, comma 6, lett. a)

Viene previsto che i Comuni possano fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota Ici agevolata, inferiore al 4 per mille, per i proprietari che installino impianti a fonte rinnovabile (solare termico, solare fotovoltaico, eolico ecc.) per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per un massimo di 3 anni, con riferimento agli impianti termici solari, e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Un successivo regolamento determinerà le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione.

Ici ridotta per il coniuge non assegnatario

Art. 1, comma 6, lett. b)

Viene stabilito - ai fini dell'Ici - che il coniuge soggetto passivo dell'imposta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, abbia diritto ad applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Ciò, a condizione che il contribuente in questione non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si trova la casa coniugale.

Si segnala che, con nota n. 4440/DPF del 3 aprile 2007, l'Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze aveva già ammesso per i Comuni la possibilità - con disposizione regolamentare - di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta al coniuge non assegnatario che sia in tutto od in parte titolare del diritto di proprietà dell'immobile stesso. «Ciò al fine di giungere ad un'imposizione più equa nei confronti di un soggetto che non può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale non per un fatto dipendente dalla propria volontà, ma per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale».

Tale apertura seguiva l'impostazione che alla questione aveva dato - correggendo un orientamento poi abbandonato dall'amministrazione finanziaria - la Corte di cassazione, secondo la quale il coniuge separato costretto a lasciare la casa di cui è comproprietario con l'altro coniuge, assegnatario dell'abitazione e a cui sono stati affidati i figli, rimane obbligato a pa-Page 202gare la propria quota di Ici, posto che la legge considera soggetti passivi dell'imposta sempre e solo il proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.

Nuove detrazioni Irpef per gli inquilini

Art. 1, commi 9-10

Viene introdotta - per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 e a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 - una detrazione Irpef annuale pari a:

a) 300 euro, se il reddito compelssivo (annuo) dell'inquilino non supera 15.493,71 euro;

b) 150 euro, se il reddito complessivo (annuo) dell'inquilino supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Posto che la legge fa riferimento ai contratti di cui alla legge n. 431/98, la nuova detrazione trova applicazione - sempre che l'immobile sia adibito ad abitazione principale - sia per i contratti liberi (4 anni più 4) sia per quelli regolamentari (agevolati, transitori, per studenti universitari); tutti, come noto, ad uso abitativo. Ma deve ricordarsi che per i contratti agevolati (3 anni più 2), gli inquilini possono già godere di più corpose detrazioni Irpef: pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo annuo non supera 15.493,71 euro, e pari a 247,90 euro, se il reddito supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Viene introdotta inoltre una detrazione Irpef per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulino un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione si applica per i primi 3 anni, è pari a 991,60 euro annui e spetta se il reddito complessivo annuo dell'inquilino non supera 15.493,71 euro. Anche in questo caso si prevede che la norma produca effetto del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007; deve ritenersi che da tale periodo di imposta possa decidersi da parte del contribuente di far iniziare il decorso dei 3 anni di agevolazione.

Anche in questo caso la legge fa riferimento ai contratti di locazione di cui alla legge n. 431/98, senza ulteriori specificazioni. Anche per questa detrazione vale dunque il discorso fatto per la precedente quanto alle tipologie contrattuali agevolate.

Le nuove detrazioni sopra descritte - come quella già precedentemente in vigore - devono essere ripartite tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e ogni contribuente ha diritto, a sua scelta, a fruire della detrazione più favorevole. Inoltre, esse sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, per tale intendendosi quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Viene poi stabilito - non si comprende se con riferimento alle sole nuove detrazioni ovvero anche a quelle precedentemente previste - che, qualora la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, sia riconosciuta agli interessati (con modalità da stabilire attraverso un apposito decreto) una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Non tassati i redditi fondiari fino a 500 euro

Art. 1, commi 13-14

Viene previsto - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 - che, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi fondiari (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'Irpef non sia dovuta.

Nuova detrazione per le famiglie numerose

Art. 1, comma 15, lett. a), nn. 1-3 e comma 16

Viene riconosciuta - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 - una nuova detrazione, pari a 1.200 euro annui, in favore dei genitori che abbiano almeno quattro figli a carico. Seguono disposizioni di dettaglio.

Eliminata la tassa occulta sulla prima casa

Art. 1, comma 15, lett. a), n. 4, lett. b...

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