Finanziaria 2007, le novità di diretto interesse per la casa

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Si illustrano le norme di diretto interesse per la proprietà immobiliare contenute nella legge finanziaria 2007 (L. 24 dicembre 2006, n. 296) oltre alle più importanti norme di generale applicazione e alle maggiori disposizioni in materia di lavoro, applicabili con riferimento ai rapporti di lavoro del condominio e del datore di lavoro domestico.

Si ricorda che la manovra finanziaria 2007 si compone anche del decreto-legge c.d. collegato, di cui è dato conto nei precedenti numeri di Confedilizia notizie oltre che su questo stesso numero del notiziario, nonché del disegno di legge contenente le deleghe fiscali, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

@Nuove regole per l'Irpef Art. 1, commi 6-9

Vengono introdotte sostanziali modifiche al sistema di determinazione dell'Irpef. In particolare, sono stati riscritti e rinominati gli articoli 11 (Determinazione dell'imposta), 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (Altre detrazioni) del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Le novità si possono così riassumere: a) nuovi scaglioni di reddito e aliquote; b) trasformazione delle deduzioni per familiari a carico e per lavoro o pensione in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo; c) sostituzione della no tax area con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa ecc.).

Per i contribuenti che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare sono previste, inoltre, nuove modalità di assegnazione degli stessi, i cui importi sono stati rivisti e aumentati. Gli incrementi variano a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito e sono collegati alle nuove regole di determinazione dell'Irpef.

Aliquote e scaglioni di reddito.

Le nuove aliquote Irpef sono 5: la più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo confermate al 23% e al 43%; sono state invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie.

Questo è lo schema per il calcolo dell'Irpef del 2007:

Reddito imponibile Aliquota Irpef (lorda)
fino a 15.000 euro 23% 23%del reddito
da 15.001 a 28.000 euro 27% 3.450 euro + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro 38% 6.960 euro + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro 41% 17.220 euro + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 euro + 43%sulla parte eccedente 75.000 euro

Poiché sono stati abrogati sia la no tax area che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) dovranno essere sottratti dal reddito complessivo solo gli oneri deducibili e la deduzione per l'abitazione principale. Applicando le nuove aliquote a detto importo, si otterrà l'imposta lorda. Si giungerà al prelievo Irpef effettivo (imposta netta) diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari, per lavoro, per spese sostenute ecc.).

Penalizzazione per l'abitazione principale L'importo effettivamente spettante delle nuove de trazioni - sostitutive, come sopra detto, delle precedenti deduzioni - è subordinato a un calcolo la cui variabile principale è costituita dal reddito complessivo del contribuente. In sostanza, più è alto il reddito complessivo e minori sono le detrazioni. Nella definizione di reddito complessivo, però, rientra anche la rendita per abitazione principale, con relative pertinenze. Non essendo stati previsti degli specifici correttivi (presenti invece nella disciplina valida sino al 31 dicembre 2006), la rendita della prima casa inciderà nel calcolare gli sconti d'imposta. Con la conseguenza che chi ha una prima casa di proprietà avrà un reddito più alto sul quale calcolare le detrazioni e, di conseguenza, pagherà più Irpef.

@Novità per gli studi di settore Art. 1, commi 13-27

I commi in questione prevedono nuove regole per gli studi di settore (lo strumento con cui viene determinata la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici) che - nel settore immobiliare - si applicano alle società immobiliari, agli amministratori condominiali e immobiliari e agli agenti immobiliari.

In particolare, viene conferita maggiore efficacia probatoria agli accertamenti basati sugli studi, sancendosi che costituisce presunzione grave, precisa e concordante, su cui fondare l'accertamento, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta. Ma si dispone anche che l'Amministrazione finanziaria non possa procedere a ulteriori accertamenti di tipo analitico-presuntivo, basati su presunzioni semplici, nei confronti di quei contribuenti risultati congrui rispetto agli studi, qualora i ricavi o compensi non dichiarati siano pari o inferiori al 40% di quelli dichiarati e, comunque, non superiori a 50 mila euro. In caso di rettifica l'ufficio dovrà motivare, nell'atto di accertamento, le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi in quanto inadeguate a stimare correttamente i ricavi o compensi attribuibili potenzialmente al contribuente.

Vengono inoltre inasprite le sanzioni per l'omessa o infedele compilazione dei dati richiesti nei modelli degli studi e riviste le regole per l'applicazione degli Page 222 studi ai contribuenti con periodo di imposta diverso da 12 mesi.

Condominio sostituto d'imposta per i contraenti di appalto

@Art. 1, comma 43

Vengono attribuiti nuovi compiti al condominio come sostituto d'imposta.

Come noto, già dal 1998 il condominio è sostituto di imposta, essendo stato inserito fra i soggetti tassativamente qualificati dalla legge come tali (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/73). Esso è pertanto tenuto ad osservare tutte le prescrizioni che la legge prevede per questa figura dell'ordinamento tributario, la cui peculiarità è quella di essere obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri: effettuare le ritenute; versare - per l'appunto - le imposte; esercitare la rivalsa sul sostituito (per far cadere il carico fiscale sullo stesso); adempiere agli obblighi di dichiarazione e certificazione.

Prima della Finanziaria il condominio operava quale sostituto di imposta quando erogava redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio, al portiere dello stabile, al lavoratore addetto alle pulizie dello stesso ecc.) ovvero redditi di lavoro autonomo (a professionisti e artigiani, che svolgono attività nei confronti del condominio o all'amministratore dello stesso).

Ora viene sancito, in aggiunta alle fattispecie citate, che il condominio deve svolgere la funzione di sostituto di imposta anche in relazione ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa, operando - all'atto del pagamento - una ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal soggetto a cui il condominio eroga una somma in cambio di opere o servizi, con obbligo di rivalsa (addebitando, cioè, la relativa imposta al soggetto in questione).

La legge prevede due parametri: a) deve trattarsi di somme erogate in dipendenza di contratti di appalto di opere o servizi; b) tali opere e servizi devono essere forniti nell'esercizio di impresa.

Il contratto di appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari o con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere per l'altra parte (il condominio, in questo caso) un'opera o un servizio, verso un corrispettivo di denaro. Il contratto di appalto si differenzia dal contratto d'opera perché nel primo è previsto l'impiego dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore, mentre nel secondo il risultato viene conseguito prevalentemente attraverso il lavoro personale dell'appaltatore.

Si è richiamata la definizione di contratto d'appalto e la sua distinzione con il contratto d'opera perché la formulazione letterale del comma in esame può portare a ritenere - in assenza di chiarimenti ufficiali - che siano escluse dai nuovi obblighi tutte le attività inquadrabili nel contratto d'opera, quali ad esempio di lavori svolti da piccoli artigiani.

La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i, Tuir).

In linea generale, e considerato quanto sopra con riferimento ai soggetti appaltatori, i nuovi obblighi (di ritenuta, versamento, dichiarazione e certificazione) troveranno applicazione, ad esempio, nei seguenti casi:

- appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;

- appalti con imprese di pulizie; - appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine e altre parti comuni.

Deve ritenersi applicabile la nuova disciplina anche in relazione alle somme versate alla società che effettui l'amministrazione del condominio.

Devono senz'altro ritenersi invece escluse altre tipologie di contratti frequenti nella vita condominiale, quali:

- contratti di somministrazione, vale a dire quelli per le forniture di energia elettrica, acqua, gas ecc.;

- contratti di assicurazione.

Chiarimenti ufficiali sono necessari anche per stabilire se la norma - in vigore dall'1 gennaio 2007 - debba trovare applicazione anche con riferimento ai versamenti effettuati nel 2007 ma relativi a fatture emesse nel 2006.

Reverse charge in edilizia

@Art. 1, comma 44

Viene previsto - con una disposizione illustrata dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E - che il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. In particolare, l'istituto si...

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