Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente .

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Visto l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante ´Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppoª in base al quale sono concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante ´Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212ª; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante ´Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttiveª; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante ´Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaª; Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalita' per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessita' di adeguare la scelta alla realta' operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole: ´Ministero del commercio con l'esteroª sono sostituite da: ´Ministero delle attivita' produttiveª.

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera c) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: ´c) Sportello

lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161ª.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' applicato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Si riportano qui di seguito il testo dell'art.

2, comma 1, lettera a) e comma 6

´1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalita' della presente legge.

Omissis; 6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita' della presente legge, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19ª.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 212 del 1992

´3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge; b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato; c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attivita' produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci; d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi; e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonche' nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).ª.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante

´Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni)

´2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; le parole: ´dell'Europa centrale ed orientale; sono sostituite dalle seguenti: ´individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'esteroª.

- La legge 24 aprile 1990, n. 100 recante: ´Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'esteroª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101.

- La legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante: ´Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofeª e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente: ´Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppoª e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987, n. 49. Si riporta qui di seguito l'art. 7

´Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). - 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese...

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