Finanziamento, prestazioni e gestione dei fondi di solidarietà

AutoreRoberta Bortone
Pagine595-603
595
Finanziamento, prestazioni e gestione dei fondi di solidarietà
Roberta Bortone
Norme commentate: art. 3, commi 22-25, 31-41;
l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. La regolamentazione eteronoma del finanziamento e delle prestazioni dei fondi bi-
laterali. - 2. La determinazione delle aliquote di contribuzione ordinaria e di quelle connesse
alle prestazioni eventuali. - 3. La prestazione ordinaria e quelle eventuali. - 4. I comitati am-
ministratori dei fondi.
1. La legge, nel tentativo di riformare i c.d. ammortizzatori sociali e di
rendere tendenzialmente universale la tutela del reddito (e dell’occupa-
zione) in costanza di rapporto di lavoro, generalizza lo strumento della bi-
lateralità1.
Come si sa, la promozione dei fondi bilaterali con il fine di garantire
ammortizzatori sociali ai settori non coperti dalla CIG si può far risalire
all’art. 2, c. 28 della l. n. 662 del 1996. Tuttavia fino a questo momento si
era trattato, appunto, di interventi meramente promozionali, anche se già
l’art. 19 del D.L. 185 del 2008 aveva segnato un deciso cambiamento ver-
so la generalizzazione di questo strumento, tanto che in sede di conver-
sione dovette subire modifiche al fine di garantire l’intervento della CIG
anche laddove non fossero presenti fondi bilaterali o, se esistenti, non a-
vessero la necessaria capienza2.
Qui, nella legge in commento, la generalizzazione si compie e, per que-
sto motivo, vengono messi paletti molto rigidi alla disciplina dei fondi bilate-
rali, tanto da suscitare dubbi di costituzionalità con riferimento alla lesione
del principio di libertà sindacale3.
D’altronde si può sostenere che la legge individui a carico delle parti so-
ciali alcuni oneri e non veri obblighi: se sindacati ed imprese vogliono evita-
re di rientrare nel generico fondo disciplinato dal c. 194, devono istituire fon-
di bilaterali che abbiano le caratteristiche individuate dal legislatore.
Naturalmente le prescrizioni più stringenti riguardano le disposizioni sul
finanziamento dei fondi stessi e sulle prestazioni minime da erogare che sono
conseguenza diretta di quella sorta di principio di sussidiarietà che lega i
1 Per l’inquadramento sistematico dei Fondi in commento si rinvia a LA FORGIA, supra cap.
III, sez. III.
2 Sull’art. 19 del D.L n. 185 v. LISO, 2009, 30 ss. anche per la sottolineatura degli aspetti
problematici del ricorso alla bilateralità.
3 Sui quali cfr. CINELLI, 2012, 254.
4 Anche per questi aspetti generali v. LA FORGIA, supra in questa sez.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT