DECRETO 28 febbraio 2003 - Modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante norme comuni per l'attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica; Visto in particolare l'art. 3, comma 11 che prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico; Visto in particolare il Titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico; Visto in particolare l'art. 11, comma 2 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto; Visto il decreto di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 "Individuazione degli oneri generali afferrenti al sistema elettrico" relativamente al Titolo V, art. 13, comma 2 del Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 17 aprile 2001; Considerato che il sistema di finanziamento previsto dal presente decreto concerne le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale ad alto rischio tecnico-economico fortemente connesso al grado di innovazione delle stesse; Considerato che il sistema di accesso al finanziamento non deve discriminare i soggetti ammissibili in termini di dimensioni o di natura giuridica dell'impresa; Considerata l'opportunita' di adottare un sistema che assicuri trasparenza ed equita' della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitivita' ed efficienza del sistema elettrico nazionale; Considerata l'opportunita' di costituire una Segreteria che assicuri l'operativita' delle strutture destinate a gestire il Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all'art.

11, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000; Considerata l'opportunita' di' attribuire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il compito di costituire la Segreteria in ragione delle sue competenze e del carattere di neutralita' che essa riveste nell'assetto del sistema elettrico nazionale; Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera 12 febbraio 2003, n. 08/03; Decreta:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente decreto definisce le modalita-per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalita' per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonche' i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

Art. 2.

Piano triennale della ricerca di sistema 1. Il Piano triennale contenente i progetti e le priorita' della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo sono predisposti dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, previa consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.

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