Il regime del finanziamento delle forme pensionistiche complementari

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Capitolo Quarto
Il regime del finanziamento delle forme
pensionistiche complementari
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La questione della natura retributiva o previdenziale della con-
tribuzione ai fondi pensione. - 3. Contribuzione e conferimento degli accantonamenti
per il trattamento di fine rapporto. - 4. Segue: individuale e collettivo nella disciplina
del conferimento. - 5. Le criticità del conferimento tacito. - 6. Lo “smembramento”
del trattamento di fine rapporto, tra aziende, fondi pensione e fondo di tesoreria
presso l’INPS. - 7. Segue: le implicazioni di sistema. - 8. La contribuzione di soli-
darietà sulle erogazioni datoriali destinate a finalità di previdenza complementare:
dall’art. 9-bis, legge n. 166 del 1991 all’art. 2, legge n. 135 del 1997. - 9. La con-
tribuzione di solidarietà nella regolamentazione dettata dal decreto del 2005. - 10.
La specialità del finanziamento della previdenza complementare destinata ai lavoratori
del settore pubblico.
1. Premessa
La regolamentazione del finanziamento e dell’assetto finanziario
delle forme di previdenza complementare è, assieme a quello, stretta-
mente collegato, concernente il regime delle prestazioni1, il segmento
della disciplina della materia nel quale con più acutezza ed evidenza si
intersecano, ed entrano in reciproca tensione, i diversi ordini di valori
che quelle particolari forme di protezione sociale, per la loro stessa natu-
ra, evocano e coinvolgono. I termini della dialettica tra tali valori, peral-
tro, restano inevitabilmente condizionati dalle più volte evocate scelte di
fondo, che di quelle forme di protezione sociale caratterizzano la disci-
plina, quale concretamente definita dal legislatore.
E così, la scelta di attribuire e garantire alla previdenza complemen-
tare il connotato della facoltatività, nel caratterizzare la dialettica tra in-
teressi individuali ed interesse collettivo in termini del tutto particolari
anche con riguardo alla disciplina del finanziamento, finisce per avere
inevitabili ripercussioni sullo stesso inquadramento sistematico degli
istituti ora in rilievo, rappresentando, a ben vedere, la ragione profonda
delle perduranti incertezze qualificatorie sulla natura (e, di riflesso, sullo
statuto giuridico) dei contributi destinati a fini di previdenza comple-
mentare.
1 Per il quale v. infra, al capitolo seguente.
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Quel medesimo connotato, d’altra parte, indirettamente influisce an-
che sui criteri normativi relativi sia al reperimento delle risorse, sia al
loro impiego, e dunque sulle scelte più direttamene regolative, esse stes-
se condizionate dalla incomprimibile esigenza, da un lato, di raccogliere
una massa critica di risorse finanziarie che valga a rendere astrattamente
conveniente la stessa attivazione delle forme previdenziali complemen-
tari; dall’altro lato, di stimolare l’adesione a queste attraverso la effettiva
prospettazione agli interessati di rendimenti convenienti. Donde l’irre-
sistibile ingresso, nella regolamentazione degli assetti finanziari della
previdenza complementare, di regole, e rischi, propri del mercato.
Ma, in una regolamentazione che comunque concretamente vuole
che la previdenza complementare faccia parte del sistema di sicurezza
sociale, l’assoggettamento di aspetti essenziali della disciplina ai vincoli
imposti dalla logica del mercato non può evitare un confronto serrato
con il valore della solidarietà. Le funzioni solidaristiche che la previden-
za complementare è tenuta ad assolvere, a partire dal momento in cui è
stata chiamata a concorrere alla realizzazione dell’obiettivo di protezione
sociale garantito dell’art. 38, comma 2, Cost., non possono non entrare
in forte interazione dialettica con le regole del mercato2.
D’altra parte, si pongono dialetticamente anche i rapporti tra i due
sottosistemi (o “pilastri”, come comunemente vengono denominati) del
sistema di sicurezza sociale. La collocazione della previdenza comple-
mentare nell’architettura dell’art. 38 Cost., allo stesso livello concettuale
della previdenza obbligatoria, non è priva, infatti, di momenti di “frizio-
ne”. Tanto evidenziano, in particolare, la controversa collocazione della
prima tra comma 2 e comma 5 di quel precetto costituzionale, ma anche
le relative interrelazioni finanziarie; e da questo punto di vista la vicenda
del “contributo, sul contributo”, a fatica razionalizzata nella disciplina
della contribuzione di solidarietà, lo sta ampiamente a dimostrare.
2. La questione della natura contributiva o previdenziale della con-
tribuzione ai fondi pensione
Un primo ed in qualche modo preliminare banco di prova di tali ten-
sioni, e delle oggettive difficoltà di comporle alla stregua di soluzioni
stabili e coerenti (dotate, cioè, di sufficiente capacità di tenuta sul piano
sistematico), è offerto proprio dalle irrisolte incertezze qualificatorie sul-
2 E ciò, anche nella prospettiva del confronto con l’ordinamento comunitario: si fa rin-
vio al capitolo settimo.
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la natura della contribuzione destinata alla forme di previdenza comple-
mentare, incertezze che immediatamente si riverberano sulla selezione
della disciplina giuridica alla stessa applicabile, tutte le volte in cui il le-
gislatore non individui specifiche risposte regolative. Come per l’ana-
loga querelle in tema di prestazioni, anche la controversia sulla natura
della contribuzione (in special modo datoriale) ai fondi pensione ha for-
temente risentito della più generale disputa sull’inquadramento costitu-
zionale della previdenza complementare, con una (almeno iniziale) cor-
rispondente, tendenziale polarizzazione del dibattuto3, che solo in tempi
più recenti ha visto emergere – quantomeno in dottrina4 – tentativi di ri-
sposta più articolati e, forse, meglio attrezzati ad aprirsi criticamente alla
oggettiva complessità e problematicità del tessuto normativo.
Come avremo modo di rammentare meglio analizzando la tormenta-
ta evoluzione della disciplina in tema di contributo di solidarietà5, la net-
ta scelta di campo compiuta dalla Corte costituzionale, specie con la nota
sentenza n. 421 del 1995, non è riuscita a “bonificare” interamente un
terreno che resta disseminato di asperità e insidie qualificatorie. La cele-
bre statuizione secondo la quale le contribuzioni degli imprenditori al
finanziamento dei fondi “non possono più definirsi emolumenti retribu-
tivi con funzione previdenziale, ma sono strutturalmente contributi di
natura previdenziale”, se ha concorso in modo determinante a risolvere
la questione – invero centrale – della (non) assoggettabilità a prelievo
contributivo obbligatorio del finanziamento datoriale alle forme pensio-
nistiche complementari (permettendo di stabilizzare la soluzione accolta
dal legislatore già con l’art. 9-bis del d. l. n. 103 del 1991 e quindi so-
3 Che vede i sostenitori della collocazione della previdenza complementare nel campo
del quinto comma dell’art. 38 Cost. naturalmente inclini ad assegnare alla contribuzione ai
fondi pensione natura senz’altro retributiva (pur associata ad una funzione previdenziale),
ed i fautori della contrapposta tesi della riconduzione della stessa nell’orbita del secondo
comma della norma costituzionale coerentemente fermi nel sostenerne una connotazione
anche strutturalmente previdenziale. V., per tutti, rispettivamente nell’uno e nell’altro senso,
M. PERSIANI, Retribuzione, previdenza p rivata e previdenza pubblica, in Questioni attuali
di diritto del lavoro, Roma, 1989, p. 251 ss., e R. PESSI, La previdenza complementare,
Padova, 1999, p. 33 ss.
4 Cfr. principalmente A. TURSI, La natura giuridica e la disciplina legale dell’obbli-
gazione contributiva del datore di lavoro nelle forme pensionistiche complementari, in
Prev. ass. pubbl. priv., 2002, p. 489 ss., cui si deve il più elaborato e convincente tentativo
di sistemazione dogmatica, con la ricostruzione della obbligazione contributiva ai fondi
pensione in termini di obbligazione corrispettiva di natura non retributiva. Ma v. già in pre-
cedenza, per l’abbozzo di una impostazione analoga, M. BESSONE, Previdenza complemen-
tare, Torino, 2000, spec. p. 96. Da ultimo, in termini adesivi, cfr. anche G. CARDONI,
Finanziamento della previdenza complementare e autonomia negoziale, in Riv. dir. sic.
soc., 2008, p. 693 ss., spec. pp. 727-729.
5 V. infra, paragrafo 8 e seguenti.

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