DECRETO 22 novembre 2007 - Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Titolo I

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito CDP S.p.A.), di un apposito fondo rotativo, denominato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visti, inoltre, i commi 355 e 356 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalita' di utilizzo;

Visto, altresi', il comma 357 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004 che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti, nonche' le ulteriori modalita' ivi descritte;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 2, con cui sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione;

Viste le delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006 e n. 167 del 22 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007 (supplemento ordinario), con le quali si e' provveduto alla ripartizione del Fondo, prevedendo l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf) di una quota pari a 300 milioni di euro per l'attuazione dei contratti di filiera, dei contratti di distretto e operazioni di riordino fondiario;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che autorizza l'Ismea a svolgere le operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visto il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia, approvato con la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, n. SG (2001)D/208933;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice e la legge 14 agosto 1971, n. 817 recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, nonche' l'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con il quale l'Ismea viene definito come Organismo fondiario nazionale;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28 febbraio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21 ottobre 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 232 del 30 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti;

Considerata inoltre la necessita' di stabilire le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

  1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i requisiti, le condizioni, e le altre modalita' richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e agli interventi di riordino fondiario finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

    2. filiera agroenergetica: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

    3. soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

    4. contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;

    5. contratto di distretto: contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa...

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