DECRETO 19 maggio 2014 - Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012. (14A06259)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;

contributi a favore delle imprese;

disposizioni di semplificazione procedimentale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto, in particolare l'art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», come modificato dall'art. 1, commi 374 e 376, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 11, comma 11-quater, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dall'art. 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale tra l'altro prevede che: «I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso...

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