CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. 1251 - Disposizioni in merito alla finanziabilita' dei debiti fuori bilancio e particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico e sanitario

Alle regioni Alle province autonome di Trento e di Bolzano Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane, isolane e di arcipelago Alle unioni di comuni e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

PREMESSA: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FINANZIABILITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Con la presente circolare la Cassa depositi e prestiti intende fornire, anche sulla scia di numerose richieste da parte degli enti mutuatari e alla luce del dibattito conseguente all'entrata in vigore della legge costituziornle 18 ottobre 2001, n. 3, alcuni chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, nell'ambito dell'intero quadro normativo di riferimento che regola la materia, che per opportunita' si riassume

art. 119 della Costituzione, cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 3/2001; art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL); art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001; art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Soggetti.

L'ambito soggettivo di applicazione del principio costituzionale, dettato all'art. 119, coordinato con l'art. 2 TUEL determina che possono accedere a tale forma di indebitamento i comuni, le province, le comunita' montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni.

Oggetto.

A norma dell'art. 194 TUEL sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da

  1. sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 TUEL e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, nei limiti degli...

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