DECRETO 17 ottobre 2008 - Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione ed il funzionamento della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari delle somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, prot. n. 2007/160612, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, prot. n. 2007/172338, avente ad oggetto l'approvazione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato per il pagamento dell'IRAP e delle ritenute alla fonte;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto il successivo art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa con la regione, l'individuazione dei criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero, della quota del gettito erariale spettante, nonche' le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione;

Vista la nota n. 8974/GAB/1-6-6, del 30 settembre 2008, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

  1. Con il presente decreto sono definite:

    1. le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione, sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima;

    2. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    3. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.

Titolo II

TRATTAMENTO DEL GETTITO RISCOSSO ATTRAVERSO MODELLI F23

Art. 2.

Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23

  1. A partire dal 1° gennaio 2009 la ripartizione in favore della regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.

  2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

  3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.

    Titolo III SISTEMI DI VERSAMENTO «F24», «F24 EP» - RIMBORSO FISCALE E FLUSSI

    INFORMATIVI

    Art. 3.

    Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP

  4. La ripartizione in favore della regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, prot. n. 2007/172338 e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.

  5. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

    1. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, effettuati dagli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il luogo e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui e' aperto il conto di tesoreria di...

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