Credico Finance 9 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy").

Credico Finance 9 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 18 (diciotto) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 30 giugno 2011 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vic. Societa' Coop., Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, Banca di Romano e S.Caterina - Credito Cooperativo (VI) - Societa' Cooperativa , BCC di Montepulciano Societa' Cooperativa, Emil Banca - Credito Cooperativo SC, Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba Societa' Cooperativa, Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago - Venezia - Societa' Cooperativa, Credito Cooperativo Mediocrati scarl, BCC di Alba Langhe e Roero SC, BCC Sala di Cesenatico Societa' Cooperativa, Banca del Centroveneto S.C.- Longare, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' Banca di Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, BCC di Marcon-Venezia Societa' Cooperativa, BCC di Gatteo Societa' Cooperativa, BCC di Sesto San Giovanni Societa' Cooperativa, BCC di Pontassieve Societa' Cooperativa, BCC di Piove di Sacco Societa' Cooperativa (collettivamente le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23:59 del 9 giugno 2011 (la "Data di Godimento"), 18 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che soddisfino alla data del 15 aprile 2011 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Speciali") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali (a) mutui denominati in Euro; (b) mutui classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (c) mutui in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata; (d) mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri Generali e tutti i Criteri Speciali relativi alla stessa Banca Cedente; (e) mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo; (f) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2039; (g) mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (h) mutui non derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente; (i) mutui non derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, nemmeno qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (j) mutui derivanti da contratti (1) che, in relazione a tutte le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l'ultima rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino rate scadute e non pagate per piu' di 15 giorni; (k) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (l) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia (inclusi mutui intestati a ditte individuali); ad esclusione dei: (i) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (iii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle rate (i cui effetti siano ancora in corso alla Data di Godimento) ai sensi di quanto previsto dal Piano Famiglie. Criteri Speciali I crediti ceduti alla Societa' dalla BCC di Alba, Langhe e Roero SC sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale): (a) mutui il cui debito residuo sia, alla data del 31/10/2010, inferiore ad Euro 700.000 (settecentomila/00); (b) mutui a tasso indicizzato esclusivamente (i) all'Euribor 3 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile), o (ii) all'Euribor 6 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile); (c) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca Cedente; (d) mutui derivanti da contratti che prevedano un tasso di ingresso da corrispondersi nella fase iniziale del rimborso per il periodo contrattualmente stabilito e, decorso tale periodo, un tasso "a regime" pari all'Euribor 3 mesi o 6 mesi piu' uno spread uguale o maggiore dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). I crediti ceduti alla Societa' da Credito Cooperativo Mediocrati scarl, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Ccriteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di...

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