DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 ottobre 2010, n. 215 - LR 17/2008, art. 10, commi 72-74. Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissi-ma intensita', di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° settembre 2009, n. 247.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2010) IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concernente il Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita';

Atteso che la disciplina del citato Fondo e' demandata ad apposito regolamento, emanato con proprio decreto 1° settembre 2009, n. 0247/Pres., che, tra l'altro, all'art. 2 individua i soggetti beneficiari;

Tenuto conto del carattere sperimentale dell'intera disciplina, come dichiarato nella premessa della conforme deliberazione della giunta regionale 27 agosto 2009, n. 1977, e, in particolare, la natura sperimentale delle condizioni di grave disabilita' afferenti i soggetti beneficiari, come si evince dal comma 2 del soprarichiamato art. 2;

Considerato che dalle fasi di prima attuazione si attendono elementi di conoscenza utili ad apportare alla vigente disciplina modifiche e correttivi coerenti con le eventuali criticita' rilevate, avendo sempre riguardo alla necessita' di garantire permanentemente l'equilibrio tra obiettivi e risorse;

Ritenuto di affrontare la modifica complessiva del regolamento alla fine del primo biennio di sperimentazione;

Ritenuto tuttavia necessario e opportuno provvedere fin da subito ad una parziale revisione del regolamento, considerata non differibile, al fine di ammettere a beneficio gia' a partire dall'anno in corso una tipologia di assistiti estremamente compromessi nell'autonomia personale, esclusi dal vigente regolamento, e segnatamente i casi gravissimi conseguenti a cerebrolesioni in epoca perinatale;

Dato atto che per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e' necessario intervenire tramite:

un'adeguata e selettiva modifica dell'art. 2 comportante l'estensione del target dei beneficiari nel senso considerato;

la riapertura dei termini per la presentazione delle segnalazioni da parte delle aziende per i servizi sanitari (ASS) con riferimento alla casistica in argomento;

Considerato opportuno che la suddetta riapertura dei termini abbia effetto anche su eventuali casi rientranti nel target previsto dal regolamento in vigore, non segnalati entro il termine ordinario;

Attesa inoltre la necessita' di apportare all'art. 6 del testo in vigore un correttivo di carattere esclusivamente formale;

Vista la deliberazione n. 1657 del 25 agosto 2010, con...

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