Sulle caratteristiche dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità, la suprema corte si barrica nel dogma obliterando il comma 3 dell’art. 4 L. 168/2002 (Nonchè il comma 1 ter, secondo periodo, dell’art. 201 C.s.)

AutoreCristiano Bruno
CaricaResponsabile contenzioso del Comando di Polizia locale di Treviso, abilitato all’esercizio della professione forense.
Pagine905-927

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@1. I dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza sono quelli funzionanti senza la presenza degli agenti: un’affermazione apodittica e contraddetta dal diritto oggettivo.

– Con la sentenza in commento, la Cassazione enuncia laconicamente il principio che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti stradali di velocità, di cui all’art. 4 della

L. 168/2002, sono unicamente quelli destinati ad operare senza la presenza degli agenti accertatori sul luogo in cui l’illecito viene commesso. Ricava tale apodittica conclusione dalla lettura del comma 1 del precitato articolo, laddove, tuttavia, i dispositivi in questione non sono soltanto quelli «installati», bensì, in alternativa («o», precisa la norma), anche quelli «utilizzati» dagli organi di polizia.

Non v’è chi non veda come l’assunto univoco postulato dalla Corte, già prima facie, confligga con la lettera della disposizione di cui al comma 1 su cui pretende fondarsi.

@2. La parziale e frettolosa lettura dell’articolo 4 L. 168/2002. L’obliterazione del comma 3.

– Quel che suscita maggiore perplessità è che la Corte trascura del tutto di considerare quanto stabilito nel comma 3 della medesima norma, secondo cui «se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati» e specificamente omologati per tale peculiare uso.

Si tratta, chiaramente, di una norma inconciliabile con la tesi sostenuta dalla Suprema Corte. Il comma 3, infatti, considera come una mera evnetualità l’ipotesi dell’utilizzo del dispositivo senza la presenza degli accertatori. Il che non può non significare, a contrariis, che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza sono, anzitutto, quelli funzionanti con la presenza e con l’intervento diretto degli agenti preposti sul luogo della violazione: esattamente l’opposto di quanto la Corte ritiene di aver dimostrato nella sentenza in rassegna.

Ulteriore conferma di quanto ora osservato si rinviene nello stesso art. 201 comma 1 ter del codice stradale, ove si dice che «nei casi previsti alle lettere ... f)... del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate». Poiché i dispositivi di cui alla lettera f) sono appunto quelli di cui all’art. 4 L. 168/2002, anche in base a tale norma risulta chiaro che detti strumenti sono in primo luogo quelli adoperati con la presenza degli organi di polizia e che l’intervento diretto degli agenti può mancare nella ipotesi alternativa in cui l’apparecchiatura sia munita di una omologazione supplementare e apposita per il funzionamento in automatico. Ciò, del resto, risponde ad una logica evidente: se la contestazione immediata non viene mai effettuata, a che serve che gli agenti restino sul posto? A nulla, purché, ovviamente, l’apparecchiatura offra garanzie sufficienti di autonomo funzionamento.

@3. Un improvviso revirement della seconda sezione sulle caratteristiche dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza.

– Parimenti, stupisce della decisione in commento l’assenza di qualsiasi riferimento al diverso orientamento formatosi con la sentenza n. 376/2008 (in questa Rivista 2008, 513).

Giova rammentare che, in tale occasione, la medesima seconda sezione si preoccupava di chiarire il significato del primo comma dell’art. 4 L. 168/02 in riferimento al divieto in esso apparentemente contenutoPage 906di utilizzo dei rilevatori di velocità al di fuori dalle strade nello stesso comma nominate.

Il predetto comma 1, infatti, nello stabilire che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza possono essere utilizzati in determinate strade, appare implicitamente vietarne l’uso al di fuori di quelle menzionate.

Orbene, con riferimento a tale spinosa questione, la Corte afferma che le disposizioni di cui al comma 1 vanno lette «anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata»; di conseguenza, il comma 1 «non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 comma 1 bis c.s.».

È a chiunque evidente che la «generalizzata esclusione delle apparecchiature di rilevamento 1 al di fuori delle strade prese in considerazione» può essere, nel ragionamento della Corte, scongiurata solo in contropartita al ripristino dell’obbligo di contestazione immediata.

Il che ulteriormente implica, sul piano logico, che gli apparecchi considerati all’art. 4 L. 168/02 cit., oltre ad essere quelli destinati ad operare in sede fissa su determinate strade, siano – contrariamente all’assunto di cui alla sentenza in rassegna – quegli stessi che, su strade diverse, consentono di procedere al fermo dei veicoli e pertanto funzionano di regola (e non potrebbero non funzionare se non) con la presenza e con l’intervento degli agenti, quali, ad esempio, il Telelaser2.

Portando inoltre a sviluppo il ragionamento, la conclusione è che la cifra dei dispositivi di cui all’art. 4 L. 168/02 appare cogliersi, in base a diritto positivo, non tanto nelle intrinseche caratteristiche tecniche di funzionamento o di omologazione degli stessi, bensì, in relazione diretta al loro impiego, nella medesima deroga al principio della contestazione immediata, in contropartita alla quale è tuttavia richiesta la sussistenza di precise condizioni ambientali (tipologia delle strade, velocità od intensità del traffico, pericolosità per le persone), nonché, talora, di ulteriori formali autorizzazioni (decreto prefetizio) 3.

@4. Prima ipotesi di lavoro:

i dispositivi di cui all’art. 4 L. 168/02 sono tutti i misuratori di velocità. Conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 4 L. 168/02. – Il vero è che se tra i dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità come disciplinati all’art. 4 L. 168/02 dovessero annoverarsi tutti indistintamente gli strumenti di misurazione elettronica, allora la legittimità d’impiego di tali strumenti dovrebbe indubbiamente essere vagliata ciascuna volta alla luce delle condizioni e delle formalità procedimentali ivi dettate.

Così, tornando al commento della sentenza in rassegna, una volta ritenuto che, in virtù del comma 1 della disposizione, l’uso di tali dispositivi, caratterizzato come detto dall’assenza della contestazione immediata, al di fuori delle strade e delle condizioni menzionate è di regola interdetto, in termini assolutamente corretti rilevava il giudice a quo che la mancata inclusione nell’elenco prefettizio della strada su cui era avvenuto l’accertamento in discussione determinava l’obbligo indefettibile della contestazione immediata della violazione rilevata e, in conseguenza, l’illegittimità del procedimento irrogativo della sanzione successivamente notificata.

Né vale obiettare che, nella fattispecie concreta, la contestazione immediata fosse stata omessa ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lett. e), a tenore del quale la stessa non è necessaria quando all’accertamento della violazione si perviene «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».

Partendo dalla premessa per cui i dispositivi di cui all’art. 4 L. 168/02 includono tutti i rilevatori di velocità, pare infatti doversi ritenere che nel concorso tra questa disposizione e la norma di cui all’art. 201 comma 1 bis lett. e), disciplinanti la medesima materia, sia la disposizione extracodicistica (peraltro, oggi rifluita nell’art. 201 comma 1 bis lett. f del codice stradale) a prevalere ed, in specie, ad assorbire la norma apparentemente concorrente, attesa l’idoneità di quella ad integrare un corpus normativo di regole molto più completo ed esaustivo.

Regole oltretutto che, essendo dettate a maggiore garanzia del trasgressore (nella misura in cui limitano il più possibile la deroga al principio della contestazione immeidata, posto a presidio del diritto di difesa) dovrebbero sempre trovare una superiore ragione di applicazione 4.

4.1. Indicazioni derivanti dall’applicazione del criterio cronologico (qualora declinabile nell’accezione di cui nel testo) ai fini della risoluzione del concorso apparente tra l’art. 201 comma 1 bis lett. f) e l’art. 201 comma 1 bis lett. e). – La conclusione sopra esposta – in riferimento all’ipotizzato assorbimento della disciplina di cui all’art. 201 comma 1 bis lett. e) nella disciplina di cui all’art. 4 L. 168/02 – tanto più s’impone e trova ragion d’essere se si considera che la norma di cui all’art. 201 comma 1 bis lett. f) (id est, sostanzialmente, quella di cui all’art. 4 L. 168/02) appare (nel senso di seguito chiarito) essere successiva a quella di cui all’art. 201 comma 1 bis lett. e).

Infatti, se è vero che tanto la lettera e) che la lettera f) dell’art. 201 comma 1 bis c.s. (dove si fa appunto riferimento ai dispositivi di cui all’art. 4 L. 168/02) sono state introdotte congiuntamente dall’art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. 151/2003 conv. nella L. 214/03, è pur vero che, sul piano sostanziale, quanto disposto dalla lett. e) costituisce la mera riproduzione, a un livello formale più elevato, della regola juris (storicamente risalente) già dettata all’art. 384 lett. e) del Reg. esec. al c.s.

Si può dunque ritenere che quest’ultima, intesa nella sua portata precettiva ha solo accresciuto la...

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