ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 - Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan. (Ordinanza n. 3468)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave

situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan. (Ordinanza n. 3468).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.

5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan; Considerata la grave situazione sociale, economico e sanitaria determinatasi nel territorio del Sudan, devastato da carestie e da decenni di guerra civile, e nel quale la gran parte della popolazione vive in condizioni di assoluta precarieta', sprovvista di qualsiasi forma di assistenza primaria e di infrastrutture; Considerato che detta situazione di criticita' e' destinata ad aggravarsi ulteriormente, in conseguenza del rientro di un milione e mezzo di profughi che dal nord del Sudan saranno costretti a tornare nella terra di origine a seguito degli accordi di pace raggiunti; Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica nel predetto territorio, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

  1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico di cui in premessa.

  2. In attesa della definizione di un quadro organico e compiuto delle iniziative occorrenti, il...

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