LEGGE REGIONALE 16 giugno 2010, n. 10 - Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e principi 1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
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L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalita' definiti dal regolamento di cui all'art. 11.
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La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attivita' agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:
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di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalita' agricole, con particolare riferimento alle attivita' zootecniche, dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'art. 2;
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di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;
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di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (ixodes recinus) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;
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di combattere il degrado ambientale;
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di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
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'territori montani': quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
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'Comune attuatore': il Comune il cui territorio ricade nelle aree regionali afferenti i territori montani, che si attiva per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge;
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'terreni incolti e/o abbandonati': i terreni individuati dall'art. 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come modificato dall'art.
12, nonche' i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;
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'interventi': le attivita' poste in essere in attuazione dei fini della presente legge consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonche' nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilita' finalizzata alla sicurezza stradale;
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'soggetto operatore': il soggetto che materialmente pone in essere le attivita' di cura e conservazione atte e finalizzate alla rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati;
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'soggetto titolare': il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto di natura reale limitato su bene altrui o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;
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'concessione in affido': l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune attuatore territorialmente competente, priva di effetti reali, non atta a privare il soggetto titolare dei suoi...
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