ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 settembre 2013 - Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del comune di Cardeto nelle iniziative finalizzate al trasferimento dell'abitato del medesimo Comune. (Ordinanza n. 113). (13A07681)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997 e n. 3251 del 14 novembre 2002, nonche' la nota del Presidente della Regione Calabria del 28 settembre 2012;

Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';

Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro del comune di Cardeto nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone: Art. 1 1. Il comune di Cardeto (RC) e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il trasferimento dell'abitato del medesimo Comune. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'...

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