DELIBERAZIONE 12 dicembre 2003 - Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. (Deliberazione n. 152/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003; Premesso che

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori; l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorita' determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo di Gnl e per la distribuzione; Visti

la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; Visti

la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00), recante direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorita' ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato; la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), con cui l'Autorita' ha affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione del fondo di compensazione previsto dalla deliberazione n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l'Autorita' ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali; la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorita' ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito

la Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003; la delibera dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito

delibera n. 47/03), con cui l'Autorita' ha approvato l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/1995 in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas; il documento per la consultazione 31 luglio 2003 intitolato «Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana» (di seguito: documento per la consultazione) in attuazione della delibera n. 47/03; Visti

il contratto di assicurazione, polizza n. 10000/51177860, con effetto dalle ore 0:00 del 1° gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2003, trasmesso dalla Stogit con lettera 31 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 012191 del 1° aprile 2003) in attuazione dell'art. 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 21/03 riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (allegato A); lo statuto del Comitato italiano gas (di seguito: CIG); Considerato che

con le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della deliberazione n.

236/00 l'Autorita' ha affidato al CIG il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas e ha reso obbligatorio per i distributori di gas l'invio allo stesso CIG di comunicazioni ogni qualvolta si verifichi un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di incidenti da gas; con la deliberazione n. 306/01 l'Autorita' ha affidato alla Cassa le attivita' di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di compensazione per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas previsto dalla deliberazione n. 237/00, avvalendosi in tal modo delle competenze amministrative della stessa Cassa; Considerato che

le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sostiene per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni - utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione); il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi come definiti dal medesimo contratto di assicurazione; sulla base del soprarichiamato contratto di assicurazione i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura assicurativa sono «le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana

a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui; b) consumatori di metano per autotrazione»; le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 cessano di produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2004, e cio' determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi con l'uso del gas naturale; i tempi per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita in via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di alcuni mesi del contratto vigente di assicurazione anche al fine di assicurare una adeguata gradualita' nell'introduzione della nuova disciplina; Considerato che dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione risulta che

e' necessario introdurre un obbligo di assicurazione per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto contenuto sociale e non puo' quindi essere affidata ad una decisione volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti; e' in generale ritenuta opportuna un'unica assicurazione obbligatoria nazionale poiche'

a) tale soluzione e' quella che piu' garantisce una uguale tutela per tutti i clienti finali civili del gas e per gli altri soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas; b) l'unica assicurazione obbligatoria nazionale consente economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi; c) l'assicurazione non dovrebbe rappresentare uno strumento concorrenziale tra diverse centinaia di soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas; le garanzie offerte dall'assicurazione in vigore nel 2003 (riportate in allegato A) sono considerate adeguate purche' vengano estese, qualora gia' non lo siano, a valle del punto di consegna del gas inteso come limite tra gli impianti di proprieta' o gestiti dal distributore e quelli di proprieta' o gestiti dal cliente finale; ferma restando l'esclusione dalle coperture assicurative dei clienti industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da consumi annui superiori a 200.000 e 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard e dei consumatori di gas naturale per autotrazione, e' ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale; e' opinione generale che il distributore di gas e' il soggetto che meglio si presta per la raccolta dei fondi necessari alla copertura dei costi dell'assicurazione, dato che e' a conoscenza dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione; la raccolta dei fondi di cui al precedente alinea puo' avvenire attraverso l'applicazione di un'addizionale alla tariffa di distribuzione, stabilita dall'Autorita', che il distributore addebita ad ogni utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione dei clienti finali civili da esso direttamente o indirettamente forniti; e' giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della stipula dell'unico contratto nazionale di assicurazione sia esterno al sistema del gas...

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