DECRETO 13 dicembre 2011 - Bando adottato ai sensi dell''articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita'' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. (11A16304)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e s.m.i.;

Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 - 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attivita' 1.1 "interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso POI diretto alla "Produzione di energia da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O.;

Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorita' di Gestione - Regione Puglia - ha delegato l'attuazione delle attivita' 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, del POI Energia alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualita' di Organismo Intermedio;

Considerato che la predetta linea di attivita' 1.1 del POI e' finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricita', di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su larga scala;

Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, le condizioni e le modalita' per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unita' produttive interessate, con particolare riferimento ai programmi che favoriscano forme di associazione permanente tra imprese nella realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia elettrica o di calore attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

    1. "biomasse": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; in nessun caso potranno essere agevolate, ai sensi del presente decreto, attivita' inerenti alla produzione di biomasse;

    2. "biomasse da filiera corta": le biomasse prodotte entro il raggio di 70 chilometri dall'impianto di produzione dell'energia/calore ovvero dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni;

    3. "filiera delle biomasse": l'insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle attivita' inerenti al ciclo di vita della biomassa, riepilogabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attivita' principali: raccolta, stoccaggio, pretrattamento, trasformazione e valorizzazione attraverso la produzione di energia elettrica e/o termica, di biocarburanti, di prodotti solidi, liquidi o gassosi derivati dall'utilizzo di biomasse e la relativa distribuzione agli utilizzatori finali;

    4. "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilita' sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile;

    5. "POI Energia": il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 - 2013;

    6. "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

    7. "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

    8. "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

    9. "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

    10. "Sezione POI Energia del Fondo di garanzia": la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, a valere sulla sottosezione "Attivita' 1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio".

    Art. 2

    Ambito di applicazione

  2. Al fine di promuovere interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.

    Art. 3

    Risorse finanziarie disponibili e loro articolazione in riserve di scopo

  3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attivita' 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del POI Energia.

  4. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 e' destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo e' finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

  5. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi di investimento proposti da micro-imprese o da imprese di piccola e media dimensione.

  6. Nell'ambito della riserva di cui al comma precedente e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della dotazione indicata al comma 1, destinata alle micro e piccole imprese.

  7. Le somme delle predette riserve che, a seguito dell'espletamento dell'attivita' istruttoria da parte del Soggetto gestore, non risultino utilizzate, sono assegnate alle imprese richiedenti, i cui programmi sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 13, mediante scorrimento della graduatoria stessa.

    Art. 4

    Soggetto gestore

  8. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita'.

    Art. 5

    Soggetti beneficiari

  9. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:

    1. societa' di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;

    2. consorzi con attivita' esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;

    3. societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che intendano...

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