LEGGE REGIONALE 30 giugno 2012, n. 33 - Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali nn. 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali nn. 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.

  1. La Regione Toscana sostiene e persegue la trasformazione di Fidi Toscana S.p.A., costituita con legge regionale 5 giugno 1974, n.

    32 (Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.), per la ridefinizione delle funzioni relative all'attivita' di esercizio di credito, in particolare al rilascio di garanzie e di impegni di firma, ed alle attivita' consentite agli organismi vigilati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  2. La Giunta regionale e' autorizzata a confermare la partecipazione della Regione Toscana a Fidi Toscana S.p.A. in conformita' all'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art.

    51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale).

    Art. 2

    Dismissione delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito 1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione Toscana sostiene e persegue la dismissione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito.

  3. Fidi Toscana S.p.A. svolge in via transitoria le funzioni di cui al comma 1, in essere all'entrata in vigore della presente legge, fino al completamento della loro dismissione.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 138-quater della legge regionale n. 65/2010

  4. Il comma 2 dell'art. 138-quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), e' sostituito dal seguente:

    '2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l'insediamento di nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse.'.

    Art. 4

    Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

    1. legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);

    2. legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della...

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