LEGGE REGIONALE 30 giugno 2012, n. 33 - Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali nn. 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali nn. 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
(Omissis) Art. 1
Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.
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La Regione Toscana sostiene e persegue la trasformazione di Fidi Toscana S.p.A., costituita con legge regionale 5 giugno 1974, n.
32 (Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.), per la ridefinizione delle funzioni relative all'attivita' di esercizio di credito, in particolare al rilascio di garanzie e di impegni di firma, ed alle attivita' consentite agli organismi vigilati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
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La Giunta regionale e' autorizzata a confermare la partecipazione della Regione Toscana a Fidi Toscana S.p.A. in conformita' all'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art.
51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale).
Art. 2
Dismissione delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito 1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione Toscana sostiene e persegue la dismissione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito.
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Fidi Toscana S.p.A. svolge in via transitoria le funzioni di cui al comma 1, in essere all'entrata in vigore della presente legge, fino al completamento della loro dismissione.
Art. 3
Modifiche all'art. 138-quater della legge regionale n. 65/2010
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Il comma 2 dell'art. 138-quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), e' sostituito dal seguente:
'2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l'insediamento di nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse.'.
Art. 4
Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
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legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);
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legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della...
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