Fideiussione omnibus (Art. 1936 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 459

Tra . . . il signor A . . . e la banca . . . B e la società . . . C . . .

si conviene quanto segue:

@Art. 1 - Accordo fideiussorio

Il signor A . . . si obbliga personalmente, con il presente atto, nei confronti della banca . . . B, al fine di garantire le obbligazioni della società . . . C . . . nei confronti della medesima banca, derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, presenti o future, che saranno perfezionate tra i suddetti creditore e debitore, fino alla concorrenza della somma di euro . . .

@Art. 2 - Garanzia dell'accordo fideiussorio

La fideiussione garantisce, inoltre, qualsiasi obbligazione che la società . . . C . . . si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca . . . B in relazione a garanzie già prestate dalla società . . . C . . . a favore della banca suddetta nell'interesse di terzi. In tale ipotesi si conviene espressamente che il signor A . . sarà obbligato solidalmente con il debitore garantito nei confronti della banca . . . B e ciò indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

@Art. 3 - Modifica dei rapporti

Si conviene espressamente tra le parti che la fideiussione garantirà anche ogni modifica relativa...

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