Fideiussione con beneficio di escussione (Art. 1936 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 458

Tra il signor . . . il signor . . . e il signor . . .

Premesso che il signor . . . è debitore nei confronti di . . . della somma di euro . . . giusta il contratto . . . stipulato in data . . .; l'obbligazione di cui sopra è stata assunta senza condizioni o clausole particolari;

la scadenza dell'obbligazione medesima è stata pattuita per la data del . . . ;

. . . si è dichiarato disponibile a prestare fideiussione a favore di . . . per il caso in cui

. . . non adempia tale obbligazione.

Tutto questo premesso, si conviene che:

@Art. 1 - Costituzione di fideiussione

Il signor . . . dichiara di costituirsi fideiussore per la somma di euro . . . dovuta da . . . a . . . giusta il contratto citato in premessa, per il caso in cui il debitore non adempia tale obbligazione.

@Art. 2 - Disciplina prevista dall'art. 1944 c.c.

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1944 c.c., che il fideiussore non sarà tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, è tenuto ad indi- care i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Il debitore è...

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