DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 15 - Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita'' di infrastruttura ferroviaria e all''imposizione dei diritti per l''utilizzo dell''infrastruttura ferroviaria. (10G0029)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 200l/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

  1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) e' soppressa;

    b) all'articolo 3, comma 1, la lettera s) e' sostituita dalla seguente:

    s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita' principale e' trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo' essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;

    ;

    c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «L'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»;

    d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse;

    e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»;

    f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c) e' soppressa;

    g) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

    ;

    h) all'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

    ;

    i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;

    l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse;

    m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l'ultimo periodo e' soppresso;

    n) all'articolo 23, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e' possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacita', inclusi frequenza, volume e qualita' dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura puo' ridurre la capacita' riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.

    ;

    o) all'articolo 24, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita' di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 si assicura che sia informata l'autorita' competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti interessate che hanno la facolta' di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.

    ;

    p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»;

    q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «puo' specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e la direttiva

    2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n.

    L 75.

    Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

    1998, n. 277,e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12

    agosto 1998, n. 187.

    La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24

    agosto 1991, n. L 237.

    La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    31/12/2007, n. L. 315.

    L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n.

    88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.

    161, S.O., cosi' recitano:

    Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e

    B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I...

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