Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilita' degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonche' di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto-legge
Art. 1.
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E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380,000 per l'anno 2003.
Art. 2.
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All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3.
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E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.
Art. 4.
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All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5.
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E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.
Art. 6.
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All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello...
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