Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilita' degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonche' di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380,000 per l'anno 2003.

    Art. 2.

  2. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    Art. 3.

  3. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

    Art. 4.

  4. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    Art. 5.

  5. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

    Art. 6.

  6. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello...

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