DECRETO 21 agosto 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l''esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, nata a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale portoghese di «Engenheiro Agronomo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Licenciatura em Engenharia Agricola», conseguito presso l'«Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro» in data 17 agosto 1999;

Preso atto che il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente in Portogallo per poter esercitare la professione di dottore agronomo come dichiarato dal Consolato d'Italia a Lisbona, in data 13 aprile 2007;

Preso atto che la domanda e' gia' stata precedentemente accolta per la sezione B senza misure compensative e che in seguito l'istante ha presentato lamentele presso il Solvit portoghese ritenendo che la formazione in suo possesso fosse attinente a quella del professionista iscritto nella sez. A, si e' ritenuto di riesaminare la domanda;

Viste le conformi determinazioni...

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