Riconoscimento, al sig. Fernandez Medina Gerardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente ´Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamentiª;

Vista l'istanza del sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di ´Ingeniero Tecnico Agricolaª conseguito in Spagna, come attestato dal ´Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Agricolas de Castilla - Dueroª di Valladolid (Spagna) cui il richiedente e' iscritto dal 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente e' in possesso del ´Titulo Universitario Oficial de Ingeniero Tecnico Agricolaª conseguito presso la ´Universidad de Valladolidª in data 9 ottobre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali nella nota in atti datata 3 febbraio 2006;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ´dottore agronomo e dottore forestaleª - sezione B e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n....

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