Fermo amministrativo del veicolo

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine1-2
1
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Dottrina
FERMO AMMINISTRATIVO
DEL VEICOLO (*)
di Massimiliano Di Pirro
(*) Contributo tratto da Commentario sistematico dell’esecuzione
forzata, a cura di M. DI PIRRO, ed. La Tribuna, in corso di pubblicazione.
L’art. 86 D.P.R. 602/73 (modif‌icato dal D.L. 69/13, con-
vertito in L. 98/13) disciplina il fermo di beni mobili regi-
strati.
Tale norma, recentemente modif‌icata dal D.L. 69/13
(“decreto del fare”), stabilisce che:
- decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla noti-
f‌ica della cartella di pagamento (art. 50, comma 1, D.P.R.
602/73), il concessionario può disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle en-
trate ed alla regione di residenza;
- la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili
registrati è avviata dall’agente della riscossione con la
notif‌ica, al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
registri, di una comunicazione preventiva contenente l’av-
viso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza
necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione
del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari,
salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile
è strumentale all’attività di impresa o della professione;
- chiunque circola con veicoli, autoscaf‌i o aeromobili
sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art.
214, comma 8, del Codice della strada (D.L.vo 285/92), ov-
vero al pagamento di una somma da 770 a 3.086 euro, oltre
alla conf‌isca del veicolo.
Il fermo amministrativo di un bene mobile registrato è
una misura preordinata all’espropriazione forzata dei beni
del debitore al f‌ine di consentire la realizzazione del cre-
dito dell’amministrazione; ne consegue che, nel silenzio
della legge ed in conformità ai principi generali in materia
di esecuzione forzata (artt. 491 ss. c.p.c.), non c’è alcun
limite oggettivo alla realizzazione del credito dell’ammini-
strazione, sicché il concessionario non è obbligato ad ag-
gredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è
stata commessa l’infrazione, ma può colpire qualsiasi bene
mobile registrato appartenente al debitore-contravventore
(fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo
conseguente a sanzione per violazione del codice della
strada) (Cass. 24646/11).
Poiché il preavviso di fermo amministrativo - così come
il fermo stesso - è un atto funzionale a portare a conoscen-
za del debitore la pretesa dell’amministrazione f‌inanziaria,
ma non è inserito come tale nella sequenza procedimenta-
le dell’espropriazione forzata, il concessionario non deve
provvedere alla preventiva notif‌ica dell’avviso contenente
l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal
ruolo ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, disposizione
applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione
forzata (Cass. 26052/11).
Se Equitalia ha già iscritto ipoteca sui beni immobili
del contribuente, la successiva adozione del fermo dell’au-
to costituisce un eccesso di cautela, specie in considera-
zione del fatto che il debitore, nel caso in oggetto, effettua
l’attività di legale rappresentante di commercio «per il
quale l’autovettura è strumento indispensabile per lo svol-
gimento del proprio lavoro»; inoltre, il mancato possesso
dell’auto inibirebbe al contribuente la produzione del
reddito, necessaria per onorare il debito erariale (Comm.
trib. prov. Bari 11 novembre 2011).
Il potere di fermo amministrativo è esercitato illegit-
timamente quando il valore dei beni sottoposti al prov-
vedimento è sproporzionato rispetto al credito vantato
(Comm. trib. reg. Lazio 22 giugno 2011).
La giurisprudenza (Cass. S.U. 11087/10) ha affermato,
in una fattispecie di opposizione, davanti al giudice di
pace, contro un preavviso di fermo amministrativo predi-
sposto a carico di un’autovettura, che sussiste l’interesse a
impugnare il preavviso di fermo perché tale atto contiene
(oltre all’invito al pagamento) la comunicazione ultima
che, decorso inutilmente il termine per pagare, si prov-
vederà all’iscrizione del fermo presso il pubblico registro
automobilistico senza ulteriore comunicazione.
Nella medesima decisione, inoltre, in base a quanto
statuito da Cass. S.U. 10672/09 («il preavviso di fermo
amministrativo … che riguardi una pretesa creditoria del-
l’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi
al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare
a conoscenza del contribuente una determinata pretesa
tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’in-
teresse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il
controllo della legittimità sostanziale della pretesa impo-
sitiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT