Brevi osservazioni a margine di un accertamento di infrazione al c.s.: è legittimo il differimento della contestazione per impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari il veicolo in movimento?

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
Pagine1223-1224

Page 1223

La sentenza che si commenta ha statuito in merito ad una opposizione proposta avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia municipale del Comune di Bari per l'asserita violazione dell'art. 173, comma secondo, c.s., comportante la sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti sulla patente di guida.

I motivi di opposizione - oggetto di scrupoloso esame da parte del giudicante adito - erano volti ad evidenziare essenzialmente la violazione degli artt. 200 e 201 c.s. in considerazione della circostanza che la presunta infrazione contestata dai verbalizzanti era stata accertata ai sensi dell'art. 384 del regolamento di esecuzione al c.s., adducendosi in via del tutto generica l'impossibilità di fermare l'automobilista nei modi regolamentari.

Il caso preso in esame dal giudice barese, pur confermando il precedente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità 1 e di merito negli stessi termini della decisione che si commenta, si pone in evidenza per aver fornito un ulteriore contributo nel meglio circoscrivere i limiti e le condizioni la cui presenza rende legittimo il ricorso all'art. 384 del regolamento di esecuzione al c.s. 2, al fine di prevenire possibili e generalizzate ipotesi di elusione dell'obbligo - gravante sugli accertatori - di contestare immediatamente l'infrazione al presunto trasgressore. Page 1224

Infatti, come si evince dalla sentenza che si commenta, la semplice affermazione di non aver potuto fermare il conducente del veicolo in movimento, laddove non sostenuta da ulteriori e ben più specifici elementi di giudizio volti a consentire una compiuta valutazione degli elementi che di fatto hanno impedito la contestazione immediata dell'infrazione, costituisce nient'altro che una giustificazione meramente ´apparenteª o di ´stileª, di per sè assolutamente inadeguata a giustificare l'omesso rispetto alla prescrizione legale imposta dagli artt. 200 e 201 c.s. con riferimento alla presunta violazione addotta dai verbalizzanti, così come riscontrata nel singolo caso concreto da questi ultimi 3.

Sotto tale profilo è altresì importante la precisazione contenuta nella sentenza laddove si enuncia che il sindacato giurisdizionale di tale valutazione, essendo attinente ad una discrezionalità puramente ´tecnicaª, non può ritenersi assistito da pubblica fede e che, in quanto tale, soggiace al libero apprezzamento (e convincimento) del giudicante adito in sede di opposizione dal ricorrente ex lege n. 689/1981.

Pertanto, l'affermazione contenuta nella decisione assume un significativo valore esplicativo del preesistente orientamento giurisprudenziale formatosi nella stessa materia qui esaminata, rispetto al quale ha indubbiamente il pregio di aver meglio specificato le modalità 4 in presenza delle quali è concretamente possibile (e legittimo), sul piano giuridico, superare l'obbligo della contestazione immediata della presunta infrazione ascritta al conducente di un veicolo in movimento così come accertata dal personale della p.a. nell'immediatezza del fatto.

In effetti, a ben vedere, lo stesso obbligo di procedere all'accertamento di presunte violazioni al c.s. non potrebbe considerarsi compiutamente rispettato laddove il personale deputato a tale attività di controllo ometta ingiustificatamente di enunciare le ragioni 5 che, in concreto, hanno reso materialmente impossibile, nell'immediatezza del fatto, procedere alla contestazione dell'infrazione costituente oggetto di addebito nei confronti del presunto trasgressore 6.

A tal proposito non può, quindi, sottacersi l'importante circostanza volta ad acclarare che l'inosservanza dell'obbligo di legge relativo all'immediata contestazione al presunto responsabile della violazione di un determinato precetto legale è senz'altro idonea ad incidere in senso negativo sull'efficacia probatoria riferita all'atto di accertamento compiuto dagli agenti, nel senso che la valutazione dei fatti compiuta dal singolo accertatore potrà eventualmente ricevere una conferma o smentita immediata da parte dell'interessato, mentre le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi, dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggior cautela e senso critico, richiedendo più ampi e sicuri elementi di riscontro da sottoporre all'attento esame del giudicante 7.

Del resto, non a caso, la nuova formulazione dell'art. 201, primo comma, c.s. risulta diversa da quella di cui all'art. 141 del previgente codice della strada, avendo stabilito che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale da notificare deve contenere espressamente anche l'indicazione dei motivi 8.

Conseguentemente, è chiaro come la ratio legis sottostante alla norma testè richiamata sia allora volta a garantire la piena...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT