Le Ferie Dei Magistrati Dopo L'Art. 16 Del D.L. N. 132 Del 2014 (Conv. Con L. N. 162 Del 2014)

AutoreDomenico Potetti
Pagine12-23
12
dott
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LE FERIE DEI MAGISTRATI
DOPO L’ART. 16 DEL
D.L. N. 132 DEL 2014 (CONV.
CON L. N. 162 DEL 2014)
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Coesistenza o incompatibilità fra art. 8 bis della L. 2 aprile
1979, n. 97, e art. 90 O.G.?. 2. L’effettività delle ferie del ma-
gistrato secondo il legislatore. 3. L’effettività delle ferie del
magistrato secondo il C.S.M. 4. Effettività delle ferie godute
fuori del periodo ministeriale. 5. La diversif‌icazione delle fun-
zioni. 6. La questione del sabato.
1. Coesistenza o incompatibilità fra art. 8 bis della L. 2
aprile 1979, n. 97, e art. 90 O.G.?
Piuttosto che percorrere la via impegnativa dell’au-
mento delle risorse da devolvere all’amministrazione della
giustizia e della razionalizzazione del pianeta giudiziario,
l’italico legislatore ha scelto, con la novella in commento,
la molto più agevole scorciatoia di intervenire sulle ferie
dei magistrati e sul periodo di sospensione feriale dei ter-
mini.
Gli addetti ai lavori sanno che si tratta di una illuso-
ria scorciatoia, posto che la magistratura ormai da tanto
tempo lavora nel suo complesso sopra le sue forze, per far
fronte ad una situazione spesso ingestibile; e che la so-
spensione feriale dei termini è (era) una valvola di sfogo
per recuperare gli arretrati creatisi negli uff‌ici giudiziari,
e consentire agli studi legali di prepararsi adeguatamente
in vista della “ripresa dei lavori” post-feriale.
Ma tant’è: non resta, da giuristi, che fare i conti con
la novella, per scoprirne l’intimo signif‌icato e le ricadute
organizzative sull’utenza e sugli operatori della giustizia
(che non sono solo i magistrati) (1).
Ebbene, l’art. 16 del D.L. n. 132 del 2014 (conv. con L. n.
162 del 2014) ha inciso sul primo comma dell’art. 1 della L.
7 ottobre 1969, n. 742, la quale regola tuttora la sospensio-
ne dei termini processuali nel periodo feriale.
Ivi le parole “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno” sono state sostituite dalle seguenti: “dal 1° al 31 ago-
sto di ciascun anno”.
Come si vede, quindi, questa parte della novella non
si occupa dello status giuridico–lavorativo dei magistrati,
ma della materia squisitamente processuale (meglio: pro-
cedimentale).
È invece con il successivo comma 2 che il legislatore
ha voluto pesantemente intervenire sulla vita (lavorativa
e non) dei magistrati.
Tecnicamente, la scelta del legislatore è stata quella
di modif‌icare la L. 2 aprile 1979, n. 97, aggiungendo, dopo
l’art. 8, il successivo art. 8 bis (la cui rubrica è stata inti-
tolata: “Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato”).
La nuova disposizione prevede, dunque, che “Fermo
quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937 (2), i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello
Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.”
Il comma 4 dell’art. 16 cit. ha previsto che gli organi di
autogoverno delle magistrature (e l’organo dell’avvocatu-
ra dello Stato competente) provvedono ad adottare misu-
re organizzative conseguenti all’applicazione delle dispo-
sizioni dei commi 1 e 2 (modif‌ica della sospensione feriale
dei termini e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e
procuratori dello Stato).
La suddetta tecnica legislativa, decisamente poco feli-
ce, ha destato forti perplessità.
Si noti, infatti, che la sede naturale per la regolamen-
tazione della materia delle ferie dei magistrati è costituita
dall’art. 90 dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. n. 12 del
1941).
Rispetto all’art. 90 cit. la L. n. 97 del 1979 (esattamente
il suo art. 8) ebbe la sola funzione di mera modif‌ica, nel
senso che sostituì il comma primo dello stesso art. 90.
Dunque, di conseguenza, quest’ultimo articolo tuttora
continua a prevedere al suo primo comma che “I magistra-
ti che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo
annuale di ferie di quarantacinque giorni”.
Il comma secondo dell’art. 90 cit. prevede che per i ma-
gistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di
appello e dei Tribunali (3), il periodo di fruizione delle
suddette ferie è f‌issato al principio di ogni anno con de-
creto ministeriale.
Ovviamente, a sua volta, il suddetto periodo feriale
(f‌issato dal ministro) è cosa ben diversa dal periodo di
sospensione dei termini processuali di cui all’art. 1 della
L. n. 742 del 1969, il quale prevede ora che il decorso dei
termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31
agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla f‌ine
del periodo di sospensione (4).
Si tratta, com’è noto, di due periodi non necessaria-
mente coincidenti (5).
A sua volta la sospensione feriale dei termini procedi-
mentali è istituto del tutto distinto dalle ferie dei magi-
strati.
A tale proposito, la Corte costituzionale ha già avuto
più volte occasione di delineare l’ambito di applicazione
e il f‌ine dell’istituto della sospensione feriale dei termini
procedimentali, rimarcando che esso, scaturito dalla ne-
cessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli
avvocati, è anche correlato al potenziamento del diritto
di azione e di difesa (art. 24 Cost.) (6), cui deve essere
accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio

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